Corte di Cassazione, ordinanza n. 20185 depositata il 13 luglio 2023

vizio di di extra o ultrapetizione – natura del processo tributario

Rilevato che:

1. – con sentenza n. 727/2021, depositata il 27 maggio 2021, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ed ha accolto l’appello spiegato in via incidentale da L.A., così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva parzialmente accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione che recava rettifica della base imponibile dell’imposta di successione dovuta dal contribuente in relazione alle dichiarazioni di successione presentate in morte di L.G.;

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:

– risultava destituito di fondamento l’appello principale dell’Agenzia in quanto dall’attivo ereditario andavano dedotte tutte le passività di cui il contribuente aveva dato conto;

– andava, per converso, accolto l’appello incidentale del contribuente, – e, così, annullato l’avviso di liquidazione, – in quanto, nella liquidazione dell’imposta, l’Agenzia non aveva tenuto conto della franchigia (pari ad un milione di euro) prevista dal l. 3 ottobre 2006, n.262, art. 2, comma 48, lett. a), conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286, dovendosi ritenere inapplicabile, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, il coacervo (del relictum col donatum) previsto dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 8, comma 4;

2. – l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– l’intimato L.A. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, 4, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che – la rettifica operata conseguendo dall’esclusione delle passività dichiarate (per complessivi € 1.672.675,15), e della franchigia (per € 1.000.000,00), così che l’imposta (per € 261.514,08) era stata liquidata sull’attivo ereditario (di complessivi € 6.537.852,00, inclusa la maggiorazione del 10% prevista dal d.lgs. n. 346/1990, cit., art. 9, comma 2) – controparte aveva contestato in giudizio (solo) l’esclusione del computo delle passività e della franchigia, sin dal primo grado riconoscendo, pertanto, come dovuta l’imposta (per importo pari ad € 154.607,07); ne conseguiva che il giudice del gravame, – dichiarando illegittimo l’avviso di liquidazione impugnato e, così, annullandolo, – aveva pronunciato ultra petita partium laddove avrebbe diversamente dovuto limitarsi ad accogliere il ricorso introduttivo che, per l’appunto, recava acquiescenza alla liquidazione dell’imposta nella misura riconosciuta come dovuta;

2. – il motivo di ricorso è fondato e va senz’altro accolto;

3. – in termini generali occorre premettere che la Corte, in più occasioni, ha rimarcato che dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di «impugnazione-annullamento», ma tra i processi di «impugnazione-merito», in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., ex plurimis, , 27 luglio 2021, n. 21491; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27574; Cass., 19 novembre 2014, n. 24611; Cass., 21 novembre 2013, n. 26157; Cass., 12 luglio 2006, n. 15825; Cass., 2 dicembre 1993, n. 11958; Cass., 4 maggio 1990, n. 3718; Cass., 18 giugno 1987, n. 5352);

– già, dunque, alla stregua di quanto appena rilevato, il giudice del gravame non avrebbe dovuto risolvere il suo decisum in termini di mero annullamento dell’atto impositivo che, com’è evidente, è stato dichiarato illegittimo per profili che avevano riguardo alla determinazione della base imponibile del tributo;

3.1 – sta di fatto, però, che – come denuncia parte ricorrente che riproduce in ricorso gli effettivi termini della posizione sostanziale assunta in giudizio dal contribuente con specifico riferimento ai (contestati) criteri di determinazione della base imponibile dell’imposta di successione – la contestazione giudiziale dell’avviso di liquidazione involgeva, per l’appunto, (solo) quelle componenti economiche che concorrevano (in negativo) nella determinazione di detta base imponibile (passività ereditarie e franchigia) e sottendeva (per espressa indicazione anche del relativo importo) il riconoscimento della dovutezza del tributo, sia pur nella inferiore misura che ne residuava (per € 154.607,07);

– l’importo in questione, oltretutto, conseguiva da dati di computo esposti nelle stesse pronunce dei giudici di merito e si correlava, quindi, ad una richiesta di annullamento della pretesa impositiva «per la parte eccedente l’importo di € 154.607,07»;

– e, come ripetutamente rimarcato dalla Corte, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o, – il che è lo stesso, – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi (Cass., 20 settembre 1996, 8387 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 luglio 2018, n. 20003; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1737; Cass., 6 aprile 2017, n. 9020);

4. – sussiste, quindi, il denunciato vizio di ultrapetizione così che l’impugnata sentenza va senz’altro cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento (nei termini sin qui esposti) del ricorso originario del contribuente;

5. – le spese dell’intero giudizio vanno, tra le parti, compensate tenuto conto dell’evolversi della vicenda processuale, quanto ai gradi di merito, e, quanto al giudizio di legittimità, della condotta processuale della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente nei termini in parte motiva esposti; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.