Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35133 depositata il 21 agosto 2023
sequestro preventivo – reato di indebita compensazione
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/4/2023, il Tribunale del riesame di Genova accoglieva la richiesta presentata ex 324 cod. proc. pen. da SM avverso il decreto di sequestro preventivo – finalizzato a confisca per equivalente – emesso il 9/3/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, annullando la misura.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo – con unico motivo – la violazione di legge. Il Collegio, accogliendo il ricorso con riguardo al profilo soggettivo del reato, avrebbe steso una motivazione inesistente, o comunque meramente apparente; in particolare, non avrebbe considerato la costante giurisprudenza di legittimità, che – quanto al reato in esame commesso con l’inoltro di modelli F24 da parte del professionista (come Il M. ) – riconoscerebbe la responsabilità anct,;e a titolo di dolo eventuale, per non aver – lo stesso – esercitato un controllo sulla documentazione offertagli. Premesso, dunque, un rigoroso onere di verifica, si evidenzia che dagli atti emergerebbero elementi sintomatici dell’inesistenza dei crediti IVA compensati dalla” X s.r.l.”, che il ricorso richiama e che il M. avrebbe dovuto e potuto rilevare, anche accedendo alle banche dati dell’Agenzia delle entrate e della Camera di commercio.
La difesa dell’indagato ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente Infondato.
4. Occorre premettere che a norma dell’art. 325 proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi Intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza (tra le molte, Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Tonlnelli, Rv. 283916).
4.1 Tanto premesso, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non presenta un simile e radicale vizio, contenendo, per contro, un’effettiva e congrua motivazione sull’unico elemento in discussione, quale il dolo del delitto di cui all’art. 10-quater, d. lgs. n. 74 del 2000. In particolare, il Tribunale ha negato che dagli atti emergesse un riscontro della consapevolezza – in capo al consulente fiscale M. – della natura illecita della compensazione di crediti inesistenti in favore della “X s.r.l.”, e al riguardo ha evidenziato: a) l’assenza di un qualunque elemento (conversazioni, dichiarazioni, documenti) che attestasse la partecipazione dell’indagato al disegno criminoso volto a frodare l’Erario, in termini diversi dal mero inoltro di 3 modelli F24; b) il numero stesso dei modelli inviati, che “non depone di certo nel senso di un suo consapevole inserimento nella trama fraudolenta”, necessariamente a base della frode, peraltro evidentemente sostenuta da atti preordinati (contratto di accollo, pagamenti) nei quali il M. non risultava aver mai coperto alcun ruolo o essere stato coinvolto; c) la cessazione del rapporto professionale con la ” X s.r.l.”, avvenuta appena dopo l’invio dei modelli F24. Ancora, il Tribunale ha sottolineato che il M. aveva inoltrato per conto della società solo 3 modelli F24 per il 2018, peraltro il primo per un importo rilevante (cfrca 110 mila euro), mentre i successivi per somme modeste (957,71 euro e 601,77 euro), così da far emergere ulteriormente l’insussistenza del profilo soggettivo del reato. Nessun elemento, infine, aveva supportato l’ipotesi che l’indagato rivestisse il ruolo di ideatore della frode, e che si fosse poi allontanato dalla società soltanto per escludere da sé ogni sospetto.
4.2 Ancora, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame può negare il profilo soggettivo del reato solo qualora emergano, al riguardo, indici negativi del tutto evidenti, da apprezzare ictu oculi (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Puccì, Rv. 276015); ebbene, proprio in questi termini ben poteva concludersi nel caso In esame, dovendosi diversamente affermare un inammissibile giudizio di responsabilità fondato su mere presunzioni oggettive.
4.2. Cosi richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, ecco allora che non emergono margini per affermarne l’inesistenza o la mera apparenza, come invece denunciato. La radicale assenza di elementi probanti il profilo soggettivo del reato, in termini di piena evidenza, è stata infatti sostenuta – in questa sede cautelare – in termini adeguati e legati al contenuto degli atti: materiale istruttorio che, peraltro, non può essere nuovamente esaminato in questa sede, come invece sollecitato nel ricorso con ampio richiamo, perché precluso alla Corte di legittimità, anche in forza del richiamato art. 325 cod. proc. pen.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.