CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24850 depositata il 18 agosto 2023

Lavoro – Riconoscimento contribuzione figurativa – Esposizione amianto – Rigetto

Ritenuto che

1. La Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall’attuale ricorrente per il riconoscimento della contribuzione figurativa per esposizione qualificata e ultradecennale ad amianto;

2. per la Corte territoriale non era risultato provato che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore – dipendente della s.p.a. P.E. e addetto al reparto CR1 Etilene – avessero comportato esposizione qualificata ad amianto, per essere rimaste prive di riscontro processuale la durata e la frequenza delle operazioni di manutenzione dei bruciatori giacchè l’assistenza agli interventi di manutenzione consisteva in occasioni di esposizione passiva sporadiche, di breve durata, non continuative; inoltre, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio erano risultate improntate a mere congetture e non facevano alcun riferimento ad una specifica posizione del lavoratore nell’organizzazione produttiva dell’azienda, nel periodo interessato all’esposizione; in definitiva, le emergenze probatorie erano state insufficienti per far ritenere acquisita in causa l’esposizione qualificata ad amianto;

3. la cassazione della sentenza è domandata da V.V., con cinque motivi di ricorso;

4. l’INPS ha resistito con controricorso;

5. il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte;

6. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio;

Considerato che

7. il ricorso per cassazione svolge cinque motivi di ricorso e tutti vanno disattesi;

8. con i primi quattro, con i quali il ricorrente si duole di violazione di legge, si chiede in effetti il riesame del merito tentando di incrinare, inadeguatamente, l’accertamento di fatto e l’affermata sporadicità e discontinuità dell’attività di manutenzione dedotta, dalla Corte di merito, anche dall’utilizzo di guanti non di amianto;

9. invero, la dedotta violazione delle norme del codice di rito che accompagna l’enunciazione dei primi quattro mezzi d’impugnazione – 416 terzo co., 195, terzo co., 115 e 116 c.p.c. – non illustra alcuna censura che possa collocarsi nell’alveo del detto paradigma della violazione di legge, costituendo giurisprudenza consolidata che in tema di valutazione delle risultanze probatorie, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile in sede di ricorso per cassazione nei limiti del novellato vizio di motivazione di cui all’art.360, co.1, n.5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (v., fra tante, Cass. n.18132 del 2020);

10. inammissibile è il quinto motivo con il quale il ricorrente si duole della nullità della sentenza deducendo un giudicato interno, non configurabile, in ordine all’asserita non criticata attendibilità di un teste, trascurando di considerare che le risultanze probatorie, come dianzi affermato, sono soggette al potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito;

11. in definitiva, risulta immune da censure la sentenza impugnata;

12. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali.

Doppio contributo, se dovuto.