CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24342 depositata il 10 agosto 2023
Tributi – Avviso di accertamento – IVA, IRPEG e IRAP – Conti formalmente intestati a terze persone – Intestazione fittizia – Onere della prova – Termine per la richiesta di revocazione – Inammissibilità
Rilevato che
1. L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione, con cinque motivi, la sentenza della CTR della Puglia che, confermando la decisione della CTP di Taranto, aveva, in parziale accoglimento del ricorso della G.T. Spa, ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap con cui era stato rideterminato il maggior reddito d’impresa a seguito di indagine bancaria, estesa anche ai conti formalmente intestati a terze persone, riducendone l’ammontare.
2. Questa Corte, con ordinanza n. 16794 depositata il 15.6.2021, ha accolto il quinto motivo del ricorso principale, cassando di conseguenza la pronunzia impugnata e rinviando al Giudice del merito.
3. Contro questa pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per revocazione notificato il 28.3.2022.
4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
5. Entrambe le parti depositano memoria.
Considerato che
1. Il motivo accolto denunciava violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 600 del 1973, artt. 32, d.p.r. n. 633 del 1972, 51 e 2697 c.c. per aver la CTR posto a carico dell’Ufficio l’onere della prova della riferibilità dei conti di terzi alla parte contribuente, mentre incombeva su questa il relativo onere.
2. Secondo il ricorrente la Corte era incorsa in errore revocatorio laddove aveva ritenuto raggiunta la prova della intestazione fittizia dei conti, mentre la CTR aveva l’aveva esclusa, ritenendo raggiunta soltanto la prova della concreta fittizietà di alcune operazioni.
3. In memoria l’Agenzia ha denunciato l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 391bis, comma 1 c.p.c., a seguito della riduzione disposta, in sede di conversione del D.L. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016.
4. L’eccezione, comunque rilevabile d’ufficio attenendo ai requisiti di ammissibilità del ricorso, è fondata.
5. Per la proposizione del ricorso occorreva osservare il termine di sei mesi di cui all’ art. 391bis, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., nel testo – applicabile ratione temporis – modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1bis, comma 1, lett. l), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, ai sensi del quale “la revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento” (Cass. n. 19622 del 2021); tale disposizione, secondo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso art. 1-bis cit., si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione nonché a quelli già depositati per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
6. Sarà utile rammentare in proposito che il dubbio di diritto intertemporale che si era posto in ordine alla riduzione, operata dalla citata norma, del termine per proporre ricorso per revocazione (da un anno a sei mesi) riguardava solo la sua applicabilità anche alle sentenze od ordinanze pubblicate anteriormente alla entrata in vigore della novella (30 ottobre 2016).
7. Tale dubbio è stato risolto dalla Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il principio secondo cui “il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, così ridotto, in sede di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, si applica in relazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016) in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della regola generale di cui all’art. 11 preleggi” (Cass. sez. un. 8091 del 2020; nello stesso senso v. già, Cass. n. 21280 del 2018; Cass. n. 2302 del 2019; Cass. n. 6977 del 2019).
8. Le Sezioni Unite confermano, quindi, l’applicazione del termine dimidiato per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte depositati dopo il 30 ottobre 2016; ne consegue, nel caso di specie, la tardività del ricorso notificato il 28.3.2022 contro l’ordinanza n. 16794/21 depositata il 15.6.2021.
9. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.