Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 12, sentenza n. 4939 depositata il 9 giugno 2023
IMU – diritto di abitazione – nudo proprietario – se versata integralmente da uno dei soggetti passivi non può essere richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig I. S. propone appello avverso la sentenza della CTP Palermo n. 126 2022 dell’8 novembre 2021 depositata il 10 gennaio 2022 in ordine al rigetto del ricorso.
Il contenzioso trae origine dall’emissione dell’avviso di avviso di accertamento no 15275 IMU 2018. (Valore della lite ? 1.582,00).
I giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso del contribuente per i seguenti motivi:
Non hanno alcun rilievo le due quietanze dei pagamenti della TA.S.I. (tributo pei servizi indivisibili sull’abitazione principale e relative pertinenze istituito dall’art. 1, comma 669 della L. n. 147/2013) effettuati dal sig. A. I. ai fini della prova del pagamento della diversa imposta per cui è causa (I.M.U.), del cui pagamento, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non vi è in atti alcuna prova.
In data 8 luglio 2022 con atto di appello, il contribuente evidenzia la mancanza di danno per l’Ente Comune di Palermo, in quanto il tributo è stato puntualmente versato dal fratello Inzerillo Andrea che usufruisce dell’immobile.
Evidenzia inoltre il contribuente l’accoglimento del ricorso per la medesima fattispecie riferita all’ anno 2014 da parte con la sentenza n. 1205/11/2021 CTR Palermo sez XI con la quale è stato accolto l’analogo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. l 0647 relativo al pagamento IMU-TASI 2014 emesso per il medesimo cespite disponendone l’annullamento, applicando il consolidato principio del divieto della doppia imposizione asserito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33112/2018.
In data 4 aprile 2023 con delle controdeduzioni, il Comune di Palermo sostiene la legittimità dell’avviso di accertamento perché il diritto reale di abitazione è un diritto più compresso del diritto di uso; ha per oggetto una abitazione e attribuisce al titolare il diritto di abitarla solo per i bisogni suoi e della di lui famiglia. Secondo il Comune di Palermo, il codice non consente di cedere il diritto di abitazione a terzi e dare in locazione la casa gravata da questo diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
OSSERVA
-E’ incontestato che il Comune di Palermo ha ricevuto il pagamento del tributo reclamato nei confronti del ricorrente da parte del nudo proprietario dell’immobile per il quale ha poi richiesto il pagamento nei confronti del titolare del diritto di abitazione.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la ritenuta titolarità del diritto di abitazione sull’intero fabbricato si pone ai fini della soggettività passiva d’imposta, ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 3, comma l, in via alternativa alla comproprietà dell’ immobile medesimo cfr.Cass.n.33112/2018-. Ma proprio tale principio consente di ritenere che il tributo corrisposto da uno dei soggetti passivi del tributo non può consentire all’ufficio di pretenderlo nuovamente nei confronti de titolare del diritto di abitazione.
Ai sensi del comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 (restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, (…) ed è dovuta dai proprietari di fabbricati, che hanno il possesso ai sensi del comma 2 dell’art 1 DLgs 504/92 (…) e dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Nel caso in questione, il ricorrente I. S. in data 22.10.2010, con atto trascritto nel Registro generale n. 62029 – Presentazione n. 261 del 18/11/2010 -, acquisiva il diritto di abitazione sull’immobile di via T. P., 40 in catasto al Foglio 3 Part. 600 Sub. 19; con il medesimo atto il di Lui fratello Andrea dello stesso immobile ne acquisiva il diritto di proprietà.
Il diritto d’abitazione, ai sensi degli artt. 1021 e 1022 del c.c., è un diritto reale di godimento su bene altrui e può costituirsi a mezzo di contratto, per il quale è richiesta adsubstantiam la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata ai sensi dell’art. 1350 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 4562/1990).
Si ritiene utile precisare che il Sig. I. S., titolare del diritto di abitazione non è mai stato residente e che non ha mai abitato, nel periodo preso in considerazione dall’atto impositivo, l’immobile di Via T. P. 40 Palermo e, per come si evince dal certificato storico di residenza, di avere abitato in un immobile che trovasi in un altro luogo nel Comune di Palermo.
In conclusione, questa Corte di Giustizia Tributaria, tenuto conto del reale fruitore dell’immobile su cui ricadeva la pretesa impositiva e riconoscendo ogni caso la sussistenza del pagamento del tributo e l’impossibilità di duplicare per lo stesso cespite l’imposizione, accoglie l’appello. Spese a carico del soccombente che si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l’appello e condanna il soccombente alle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo,…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36457 depositata il 13 dicembre 2022 - Quando due cessioni successive riguardanti gli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono in quanto tali, danno luogo a un unico trasporto…
- Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente per interventi su un edificio costituito da una unità immobiliare di cui è pieno proprietario e due unità immobiliari di cui è nudo proprietario - Articolo 119 del decreto legge 19…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9956 depositata il 13 aprile 2023 - Rinvio alla Corte Costituzionale per violazione degli art. 3, 42 e 53 della Costituzione dell’art. 8 d.lgs. n. 23/2011, come definito dal diritto vivente, secondo cui il presupposto…
- Corte di Cassazione sentenza n. 29991 depositata il 13 ottobre 2022 - L'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: L’Agenzia delle entrate Risco
L’Agenzia delle entrate Riscossione può essere difesa da avvocati di libero foro…
- Processo Tributario: Il potere di disapplicazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…
- Legittimo il licenziamento per frasi o commenti of
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositat…
- E’ possibile esercitare l’opzione, da
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12395 depositata…
- Il legale rappresentante indagato del reato presup
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13003 depositata il 2…