La Cassazione con ordinanza n. 9528 del 18 aprile 2013 interviene sulla vicenda relativa alla richiesta, da parte degli organi fallimentari, di un rimborso Iva. L’Agenzia delle Entrate, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorre in Cassazione indicando in maniera carente la descrizione dei fatti.


carenza dei requisiti delle ragioni di diritto e di fattoLa genericità del ricorso è assolutamente da evitare al fine di non incorrere nel  rischio di perdere in maniera definitiva.
A tal proposito risulta esemplare la vicenda relativa a un rilevante rimborso dell’Iva la cui richiesta presentata dal Fallimento di una società, legittima secondo i giudici delle Commissioni tributarie provinciale e regionale. Per l’Agenzia delle Entrate, che non accetta la decisione, e che contesta duramente la legittimità della richiesta di rimborso, che, difatti, sceglie di ricorrere in Cassazione.

L’Amministrazione Finanziaria nel predisporre il ricorso commette un fatale errore rilevato dagli ermellini riguardante il requisito delle ragioni di diritto e di fatto. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, il ricorso proposto è “inammissibile” per la “carenza del requisito della descrizione del fatto”. Meglio ancora, viene sottolineato che “la difesa erariale non indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali l’Ufficio aveva respinto la domanda di rimborso del contribuente”. E infine viene chiarito che “l’omessa indicazione, nel ricorso per cassazione, delle ragioni del diniego opposto dall’Ufficio alla richiesta di rimborso del contribuente impedisce dunque l’apprezzamento della fondatezza della censura di violazione di legge mossa con l’unico motivo del ricorso”.

I giudici della Suprema Corte nel sottoliniare e dimostrare la genericità e lacunosità del requisito delle ragioni di diritto e di fatto rilevano che “Il ricorso appare inammissibile per carenza del requisito della descrizione del fatto (art. 366 n. 3 cpc), in quanto la difesa erariale non indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali l’Ufficio aveva respinto la domanda di rimborso del contribuente.
In proposito va precisato che – per stabilire se il diniego di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA soggiaccia o meno ai termini di cui all’articolo 57 dpr 633/72 (e, dunque, se nella specie il giudice di merito abbia errato nel ritenere tale soggezione) – è necessario sapere se detto diniego sia dipeso dalla contestazione della sussistenza dell’eccedenza detraibile indicata dal contribuente oppure, incontestata tale sussistenza, dalla contestazione dei requisiti per l’accesso al rimborso contemplati dai commi secondo e terzo dell’articolo 57 dpr 633/72: solo nel primo caso, infatti, e non nel secondo, il diniego di rimborso soggiace al termine di cui all’articolo 30 dpr 633/72.”