CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26104 depositata il 7 settembre 2023

Lavoro – Fondo previdenziale INPDAD – Ricongiunzione nel Fondo Volo del periodo di contribuzione versato presso l’INPDAP – INPS-AGO – Costituzione di una posizione previdenziale ex L. n. 322/1958 – Interessi – Accoglimento 

Rilevato che

Con sentenza del giorno 3.5.2021 n. 1770, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda proposta da M.S., il quale -premesso di aver prestato servizio presso il Ministero della Difesa nell’Arma dell’Aereonautica Militare dal 1.7.1982 al 1.9.1997, con iscrizione per l’intero periodo, presso il relativo fondo previdenziale INPDAD, e rilevato di aver successivamente lavorato alle dipendenze di Alitalia con contestuale iscrizione presso il Fondo Volo – aveva presentato il 18.9.1997 domanda di ricongiunzione nel Fondo Volo del periodo di contribuzione versato presso l’Inpdap, mentre, l’Inps nel determinare l’onere a suo carico, in violazione dell’art. 2 comma 2 della legge n. 29 del 1979, aveva omesso di calcolare in detrazione, gli interessi composti sulla contribuzione da ricongiungere e, pertanto, il medesimo Istituto previdenziale era incorso in errore, per eccesso nel conteggio di tali oneri.

La Corte d’appello, a supporto dei suoi assunti di accoglimento parziale del gravame dell’Inps, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ribadito che nel passaggio dall’Inpdap all’Inps-AGO, i contributi già versati non dovessero essere maggiorati degli interessi, mentre in coerenza con l’art. 2 comma 3 della legge n. 29 del 1979, detti contributi quando sono stati sottoposti a successiva ricongiunzione presso il Fondo Volo, erano da considerare nell’importo rivalutato dell’interesse composto annuo del 4,5%, rivalutazione che invece, l’Inps non aveva operata, ritenendo, erroneamente, che fosse a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto beneficiario dell’operazione. La medesima Corte del merito ha ritenuto, invece, che siccome lo S. aveva versato solo le prime tre rate che erano d’importo minore rispetto all’importo complessivo dovuto, non era giustificata la condanna dell’Inps a restituire il maggiore importo corrispondente al totale.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre M.S. ha resistito con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo unico della legge n. 322 del 1958 e dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che nella vicenda sottoposta al suo esame, andasse applicato l’istituto a valenza generale della ricongiunzione, mentre invece, doveva farsi applicazione del distinto istituto della costituzione della posizione assicurativa che poteva essere limitato solo nel caso in cui il dipendente cessato dal servizio non avesse instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

mentre, nel caso di specie, il lavoratore cessato dall’impiego pubblico aveva avuta automaticamente trasferita la sua posizione previdenziale presso la gestione Inps F.L.P.D. e una volta transitato per sua libera scelta presso una compagnia aerea privata, aveva ottenuto la ricongiunzione, ma dovendosi accollare il relativo costo in termini di corresponsione del 50% dell’ammontare degli interessi composti al 4,5%, in virtù della sottrazione di cui all’art. 2 comma 2 della legge n. 29 del 1979.

Va, in via preliminare, rilevato che il pagamento in un’unica soluzione da parte del controricorrente del nuovo importo dell’onere di ricongiunzione quantificato dall’Inps a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata, non comporta acquiescenza alla sentenza di appello, da parte dell’Inps, ma adempimento all’ordine del giudice, non incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge (cfr. p. 7 del controricorso).

Sempre in via preliminare, va rilevato che l’eccezione di novità della censura dell’Inps, sollevata alle pp. 6-9 del controricorso del lavoratore, è infondata, avendo l’Inps proposto argomentazioni sulla medesima quaestio iuris che era stata già devoluta ai giudici di primo e secondo grado, costituendo, pertanto, delle mere difese sicuramente consentite anche in sede di legittimità.

Il motivo di ricorso è fondato.

Infatti, il ricorrente aveva presentato domanda di ricongiunzione prima del 31.7.10 quando era entrata in vigore la legge n. 122 del 2010 che aveva disposto l’abrogazione della legge di riferimento n. 322 del 1958, e poiché non aveva maturato una contribuzione utile al diritto a pensione, in questo caso, l’accredito della contribuzione maturata presso l’Inpdad non poteva scaturire dalla disciplina in tema di ricongiunzione di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, trovando invece applicazione il diverso istituto della costituzione di una posizione previdenziale ex L. n. 322 del 1958 che non contemplava a carico della gestione precedente alcun obbligo di corresponsione degli interessi compensativi, come previsto, invece, dall’art. 2 della L. n. 29 del 1979, in tema di ricongiunzione (cfr. Cass. n. 20522/19, 14381/20, entrambe in termini, v. anche, Cass. n. 17611/20, 29820/22).

Nella specie, al momento della domanda di ricongiunzione il 18.9.1997 (cfr. p. 7 del ricorso Inps), per come pacifico, il ricorrente aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale Inpdad senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base all’art. 126 del DPR n. 1092/73. Tale norma stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”. Invero, la corretta interpretazione di quest’ultima disposizione impone di considerare che essa si riferisca all’ipotesi della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro; da tanto deriva che ad essa non è riconducibile la fattispecie in esame non essendo revocabile in dubbio la natura privatistica del rapporto successivamente intrattenuto dal ricorrente con l’azienda di trasporto aereo privato (cfr. Cass. n. 1381/20 §2.2, cit.). Da quanto sopra esposto consegue che la domanda di ricongiunzione del settembre 1997, frutto di una scelta volontaria del lavoratore, non può che avere ad oggetto la contribuzione (costituita) presso il FPLD dell’INPS, cedente, a quella del Fondo Volo, gestione speciale ricevente, e non già la contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego – automaticamente già trasferita al FPLD ai fini della costituzione della posizione previdenziale ex art. 124 DPR 1092 citato, in presenza dei presupposti di detta norma – e dunque (solo) con riferimento a detto ultimo passaggio è effettivamente richiamabile la L. n. 29 del 1979, art. 2. Pertanto, poiché la originaria domanda era diretta ad ottenere la ricongiunzione presso il Fondo di appartenenza (Fondo Volo) dei periodi di contribuzione versati presso l’INPDAP, tale ulteriore passaggio non forma oggetto della controversia e l’Istituto riconosce che la domanda di ricongiunzione era stata accolta con riferimento al passaggio della contribuzione dal FPLD gestione INPS cedente al Fondo Volo ricevente e non già in ordine alla contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego, automaticamente già trasferita al FPLD D.P.R. n. 1092 del 1973, ex art. 124.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa con il rigetto dell’originaria domanda.

La complessità della materia compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda di M.S..

Spese dell’intero processo compensate.