MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 28 luglio 2023

Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

Art. 1

1. L’art. 5, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 95440 del 18 aprile 2016 è sostituito dal seguente:

«3. L’importo dell’assegno di integrazione salariale erogato è pari quello previsto dal comma 5-bis dell’art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.».

2. L’art. 5, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 95440 del 18 aprile 2016 è sostituito dal seguente:

«6. Le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani possono ricorrere alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata:

a) con riferimento all’assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie, pari a quella prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 148/2015;

b) con riferimento all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall’art. 22 del decreto legislativo n. 148/2015.

La durata massima complessiva è in ogni caso quella prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.».