La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre 2023, intervenendo in tema opponibilità della sentenza non definitiva alla liquidazione coatta amministrativa, ha statuito il principio in base al quale la sentenza di condanna, non ancora passata in giudicato, pronunciata nei confronti di un soggetto successivamente sottoposto alla procedura di liquidazione coatta, è opponibile alla procedura concorsuale.

Pertanto per il Supremo consesso il creditore va ammesso al passivo, con riserva, sulla base della sentenza impugnata ed il commissario liquidatore può proseguire nella fase di impugnazione a norma del comma 2 n. 3 dell’art. 96 del RD 267/42 ed il relativo giudizio non diventa improcedibile.

I giudici di legittimità hanno precisato che l’orientamento che prevedeva non applicabile l’art. 96 del R.D. n. 267/42 è stato ormai superato. Affermandosi invece il principio secondo cui “… il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell’art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal suo canto, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione …” (Cass. n. 12948/2022; cfr. anche Cass. n. 17526/2003). Tale principio, inizialmente applicato alle liquidazioni coatte amministrative delle banche è stato esteso anche alle altre tipologie.

Nel suddetto principio il chiaro richiamo al comma 4 dell’art. 212 del RD 267/42, trova applicazione anche nella liquidazione coatta amministrativa l’art. 113 comma 1 n. 1 del R.D. n. 267/42, sulle ripartizioni parziali, il quale dispone l’accantonamento anche delle somme destinate ai creditori ammessi con riserva.

Il comma 2 dell’art. 96 del R.D. n. 267/42 regola l’ammissione con riserva per il fallimento con la conseguenza che la suddetta norma deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, anche in mancanza di rinvio nell’art. 201 del R.D. n. 267/42, e con essa la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile.

Il suddetto principio trova efficacia anche nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 14/2019, (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in quanto gli artt. 204 comma 2 lett. c), 227 comma 1, 310 e 312 comma 4 hanno disposizioni analoghe a quelle della legge fallimentare.