MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale dell’ 8 agosto 2023
Adeguamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare
Art. 1
1. L’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dall’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 95933 del 23 maggio 2016, è sostituito dal seguente:
«Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazioni alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.».
Art. 2
1. All’articolo 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da quattordici esperti di cui sette designati dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti e sette designati dalle Associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori. I sette esperti di parte datoriale in seno al Comitato amministratore sono così ripartiti: tre rappresentanti di Confitarma, due rappresentanti di Assarmatori, un rappresentante di Assorimorchiatori, un rappresentante di Federimorchiatori. I sette esperti di parte sindacale in seno al Comitato amministratore sono designati congiuntamente dalle Segreterie nazionali di sindacali Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti.».
Art. 3
1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) l’articolo 6, comma 1, è sostituito dal seguente comma:
«Il Fondo provvede, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, alla erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, nonchè al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.»;
b) l’articolo 6, comma 2, è sostituito dal seguente comma:
«La durata della prestazione dell’assegno di integrazione salariale di cui al comma 1, che ai sensi dell’articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 deve essere almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della causale invocata, è prevista per le seguenti durate massime: con riferimento alle integrazioni salariali per causali ordinarie pari alle durate previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 mentre con riferimento alle causali straordinarie, ivi compresa la causale del contratto di solidarietà, pari alle durate previste dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015.».
Art. 4
1. All’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le domande di accesso alla prestazione di cui all’articolo 6, comma 1, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime previste dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, la singola domanda non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.».
2. All’articolo 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dall’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 99295 del 17 maggio 2017, al comma 3, è aggiunto il seguente periodo:
«In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell’anno 2024; otto volte nell’anno 2025; sette volte nell’anno 2026; sei volte nell’anno 2027 e cinque volte nell’anno 2028.».