CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27032 depositata il 21 settembre 2023
Lavoro – Licenziamento – Superamento del periodo di comporto – Ripresa dell’attività lavorativa con una successiva nuova malattia – Innalzamento del periodo di comporto – Ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto ordinario di durata superiore a 40 giorni – Accoglimento
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo che la R.F.I. s.p.a. aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 840/2019, che pure aveva respinto l’opposizione di detta società avverso l’ordinanza di quel Tribunale che, nella fase sommaria, aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato da R.F.I. s.p.a. in data 27.3.2018 all’attrice G.A. per il superamento del periodo di comporto, ed aveva condannato la datrice di lavoro convenuta a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a pagarle un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità di tale retribuzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 18 L. n. 300/1970. La stessa Corte condannava, quindi, la società reclamante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, come liquidate e in distrazione.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, richiamate le previsioni di cui all’art. 31, punti 6 e 7, del CCNL Mobilità A/F, regolante il comporto, riteneva incontestato tra le parti che la lavoratrice, dopo aver ripreso regolarmente l’attività lavorativa per circa 9 mesi (dal 22.5.2017 in poi), a seguito dell’ultima malattia durata più di 40 giorni, in data 27.2.2018 si assentava nuovamente per una malattia (di durata non superiore ai 40 giorni) e che, procedendo al calcolo del periodo di comporto con riferimento al triennio 28.3.2015-27.3.2018, la lavoratrice risultava aver maturato 415 giorni di comporto, così superando il periodo di comporto di 12 mesi, ma non quello dei 15 mesi di cui alla clausola speciale. Dava, quindi, conto della tesi aziendale, secondo cui nello specifico caso non si possa applicare l’eccezione dell’elevazione a 15 mesi, ma la riteneva non condivisibile.
Considerava, infatti, che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la su richiamata normativa contrattuale prevedeva l’innalzamento del periodo di comporto da 12 a 15 mesi nel caso si verifichi un evento morboso superiore a 40 giorni, ma nulla prevedeva in relazione alla modifica della suddetta situazione allorquando vi sia la ripresa dell’attività lavorativa con una successiva nuova malattia da parte del lavoratore, in quanto il CCNL di appartenenza prevede tout court l’elevazione del periodo di comporto a 15 mesi senza affermare in alcun modo che tale elevazione possa essere posta nel nulla dal successivo rientro in servizio. Rigettava, altresì, il secondo motivo di reclamo, circa la tutela reintegratoria c.d. attenuata applicata in favore della lavoratrice.
3. Avverso tale sentenza la R.F.I. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
4. L’intimata si è limitata a depositare procura speciale al difensore designato in vista di udienza di discussione innanzi a questa Corte.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione di norme di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012 rinnovato il 16.12.2016. Sull’erronea valutazione in merito al ‘quando’ ricomincia il computo del periodo ordinario di comporto”.
2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 2110, comma 2, c.c. Sull’erronea valutazione circa la fattispecie del recesso datoriale per superamento del periodo di comporto”.
3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati.
4. L’art. 31 del CCNL Mobilità Attività Ferroviaria del 20.7.2012, sotto la rubrica “Malattia e infortunio non sul lavoro”, al punto 6, primo comma, recita: “Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; …”. Nel successivo terzo comma del medesimo punto 6 si legge:
“Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un’integrazione di quanto lo stesso percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento al retribuzione di cui al punto 1.1. ed alle lettere c) e d) del punto 1.2. dell’art. 68 (Retribuzione)”. Il seguente punto 7 dell’art. 31 cit. prevede che: “Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi”.
5. Orbene, questa Corte di legittimità, in relazione ad un articolo di altro CCNL Mobilità Attività Ferroviaria, diversamente numerato (si trattava dell’art. 32 di quel CCNL), ma nel quale, circa il prolungamento del periodo ordinario di comporto di dodici mesi a quindici mesi, era presente il medesimo inciso: “Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a quaranta giorni”, si è già espressa in Cass. civ., sez. lav., 2.10.2018, n. 23877.
In particolare, in tale decisione è stato considerato che tale specifica disposizione “al fine di accordare una più ampia tutela al lavoratore malato utilizza quale parametro la gravità della malattia in atto allo scadere del comporto ordinario che intanto è grave in quanto si protrae per ulteriori quaranta giorni dopo che il comporto ordinario è scaduto”. Si ritenne allora che l’interpretazione nella specie “sposata dalla Corte di merito è dunque aderente al tenore letterale della disposizione e coerente con lo spirito della norma che intende salvaguardare quei lavoratori che anche in prossimità della scadenza del comporto ordinario siano affetti da una patologia che per le sue caratteristiche evolutive si protragga oltre la scadenza dei dodici mesi e per un periodo ritenuto dalle parti sociali consistente e tale da giustificare l’ampliamento del comporto” (così ai §§ 5.3. e 5.4. della motivazione della richiamata ordinanza).
6. Nel caso in esame, invece, l’interpretazione delle su riportate previsioni collettive, fornita dalla Corte territoriale, appare errata.
I giudici d’appello, infatti, hanno respinto la tesi interpretativa proposta dalla datrice di lavoro reclamante, che si fondava tra l’altro sul rilievo – invece, condivisibile in quanto aderente alla ratio della specifica disposizione di CCNL sul prolungamento del comporto a 15 mesi, come già focalizzata da questa Corte in Cass. n. 23877/2018 – che essa “prevede quindi di salvaguardare quei lavoratori che al termine del periodo di comporto si trovino in una situazione di difficoltà (evento morboso di 40 giorni), così che non rischino il licenziamento per il superamento del periodo di comporto standard di 12 mesi”.
7. Più nello specifico, la Corte distrettuale ha considerato che: “… la normativa contrattuale prevede l’innalzamento del periodo di comporto da 12 a 15 mesi nel caso di verifichi un evento morboso superiore a 40 giorni, ma nulla prevede in relazione alla modifica della suddetta situazione allorquando vi sia la ripresa dell’attività lavorativa con una successiva nuova malattia da parte del lavoratore, in quanto il CCNL di appartenenza prevede tout court l’elevazione del periodo di comporto a 15 mesi senza affermare in alcun modo che tale elevazione possa essere posta nel nulla dal successivo rientro in servizio”. Sempre secondo la stessa Corte, “al momento del superamento del periodo di comporto a causa di malattia della durata maggiore di 40 giorni, il termine massimo di comporto viene automaticamente elevato a 15 mesi e tale beneficio di miglior favore (finalizzato a garantire al lavoratore affetto da più pesanti patologie la conservazione del posto di lavoro per una durata più congrua) entra nella sfera del beneficiario e si può considerare acquisito per la durata del triennio preso in considerazione”, ed “E’ evidente infatti che tale favor non si estende all’intera durata del rapporto di lavoro del dipendente, ma è da ritenersi circoscritto a quel triennio ove si è verificato l’evento morboso di particolare importanza, tale da legittimare l’innalzamento ai 15 mesi; né in tal senso si esprime il CCNL medesimo”.
La Corte d’appello, poi, ha inteso fondare tale linea interpretativa, facendo leva anche sui criteri ermeneutici di cui agli artt. 1365, 1366 e 1369 c.c. (cfr. in extenso pag. 6 della sua sentenza).
8. Ebbene, la Corte bolognese non ha considerato anzitutto, in relazione al principale canone esegetico di cui all’art. 1362, comma primo, c.c., che la disposizione collettiva di cui all’art. 31, punto 6, terzo comma, non utilizza i termini generici “innalzamento” o “elevazione” in relazione al periodo di 15 mesi di comporto in luogo di quello ordinario di 12 mesi.
Detta norma contrattuale, invece, adopera in modo preciso il vocabolo “prolungamento”, che, come già considerato in Cass. n. 23877/2018, esprime un concetto di protrazione di un periodo attualmente in corso, che è appunto così prolungato.
E questo rilievo lessicale è del tutto coerente con la precipua ipotesi descritta nella stessa disposizione, che fa riferimento all’ “ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto”, rendendo chiaro che detto “prolungamento” è appunto correlato al dato che l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto ordinario di 12 mesi “risulti di durata superiore a 40 giorni”; tale perciò – come già considerato da questa Corte -, per la sua gravità ritenuta dalle parti della contrattazione collettiva, da essere in grado di giustificare detta protrazione del comporto. E, a sua volta, tanto esprime la chiara ma circoscritta finalità di favor rispetto al lavoratore ancora malato, rivestita dalla specifica norma collettiva.
9. La proposta interpretativa della Corte d’appello, perciò, anzitutto non è aderente al “senso letterale delle parole” utilizzate dalle parti sociali.
Ma è antiletterale anche sotto altri profili, dove ha ritenuto che il prolungamento del comporto a 15 mesi fosse applicabile, come una sorta di diritto quesito del lavoratore, anche ad un’ipotesi che la stessa Corte di merito dà per non contemplata dalla normativa contrattuale, e, cioè, quella della “modifica della suddetta situazione allorquando vi sia la ripresa dell’attività lavorativa con una successiva nuova malattia da parte del lavoratore”. Inoltre, tale conclusione ermeneutica collide col tenore letterale della norma specifica perché vi si sostiene che la nuova malattia, successiva all’evento morboso che in precedenza era risultato di durata superiore a 40 giorni, potrebbe essere anche di durata pari o inferiore a 40 giorni, mentre la norma fa inequivoco ed esclusivo riferimento a “l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto … di durata superiore a quaranta giorni”.
E’ altrettanto evidente, infine, che l’interpretazione sostenuta dalla Corte d’appello appare in contrasto con la già illustrata ratio della norma collettiva, che è quella sì di più ampia tutela del lavoratore, ma attualmente affetto da malattia di presunta gravità “al termine del periodo di comporto” ordinario. Invero, tali esigenze di accentuata protezione più non ricorrono nel caso in cui, pur dopo un evento morboso di durata superiore a 40 giorni, il lavoratore rientri in servizio (nel caso di specie, per un periodo di ben 9 mesi circa), ma sia interessato da una nuova malattia di durata inferiore a 40 giorni; invero, questa nuova malattia in tale ipotesi rappresenterebbe l’ “ultimo evento morboso” nei trentasei mesi di riferimento, epperò non della durata superiore a 40 giorni tale da indurre il rilievo della sua attuale gravità.
10. In definitiva, la comune intenzione delle parti collettive era, nella specie, chiara in base al senso letterale delle parole utilizzate nella specifica norma contrattuale, in virtù del canone ermeneutico principale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c., non richiedendosi, perciò, il ricorso ad ulteriori canoni ermeneutici quali quelli utilizzati dalla Corte territoriale.
11. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, l’impugnata sentenza dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà riesaminare il caso, conformandosi all’interpretazione dell’art. 31, punto 6, del CCNL del 20.7.2012, sopra illustrata, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.