CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 26653 depositata il 15 settembre 2023

Tributi – Avviso di accertamento – ICI – Estinzione procedimento

Rilevato

1. La contribuente (…) SRL ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di (…) relativamente a tre terreni destinati a estrazione travertino, denunciando la tardività della pretesa tributaria, il difetto di motivazione, la violazione dello statuto nel contribuente e contestando la soggezione al tributo e la comminatoria delle sanzioni.

2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma respinto all’esito dell’appello.

3. Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione e la T.E.I. s.r.l. (concessionaria della riscossione) ha resistito con controricorso.

Considerato

1. Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della L. n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di (…), adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i.c.i. dovuta ed all’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi della l. n. 197 del 2022, artt. 1, commi 194 e 198, e 5 e 7 del regolamento del Comune di (…) che stabiliscono che il condono si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione e che le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. In particolare risulta adempiuto, da parte del contribuente, l’onere di deposito entro il 10 luglio 2023 della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata, prescritto dall’art. 7 del regolamento del Comune di (…).

4. Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione della l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.