CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26692 depositata il 18 settembre 2023
Tributi – Decreto ingiuntivo – Pagamento tributo irriguo fisso – Beneficio fondiario – Bilancio preventivo di gestione – Piano di classifica – Perimetro di contribuenza – Presunzione di legittimità della pretesa tributaria – Oneri probatori sul consorziato – Accoglimento
Rilevato che
1. la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 981/06/2020, depositata in data 28/05/2020 e non notificata, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 2190/03/2014 in forza della quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società K. S.p.A. nei confronti della S. S.p.A. e del C.B.S.T. avverso tre ingiunzioni di pagamento aventi ad oggetto il pagamento del tributo “codice (…)” relativo alla quota fissa di manutenzione e gestione degli impianti irrigui;
1.1 come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano, in conformità a quanto affermato dai primi giudici, che, sulla scorta della normativa di riferimento e della Delib. Regione Puglia 4 luglio 2011, n. 1482 i contributi in questione non erano dovuti in quanto il Consorzio non poteva emettere i ruoli in assenza di un “piano di classifica” vigente ed efficace e, sotto altro profilo, in ragione del fatto che, come riconosciuto dal medesimo Consorzio, non risultava distribuita acqua negli anni di riferimento sicché non risultava provato il c.d. beneficio fondiario non essendo chiari, peraltro, i costi fissi di manutenzione sostenuti “per una rete irrigua non operativa”;
2. il C.B.S.T. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
3. la società K. s.r.l. resiste con controricorso;
4. la S. S.p.A. è rimasta intimata.
Considerato che
1. con un unico motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 860 e 2697 c.c., R.D. n. 215 del 1933, art. 10 e L.R. Puglia n. 8 del 2005, art. 2;
1.1. secondo parte ricorrente i giudici di appello avevano erroneamente confermato la sentenza di primo grado non considerando che, in forza della legge regionale sopra indicata, il piano di classifica relativo agli anni in esame era valido ed efficace quanto alla riscossione dei tributi di cui al c.d. “codice (…)” e che i terreni di proprietà della società K. S.p.A., siti all’interno del distretto irriguo de quo, ricevevano un beneficio economico relativo ad un aumento del reddito aziendale conseguente alla possibilità di coltivazioni irrigue ad alto reddito nonché per l’incremento del valore fondiario sicuramente sussistente rispetto a zone prive di opere irrigue;
2. il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni appresso formulate;
2.1. l’oggetto della controversia è rappresentato dalla debenza o meno del solo contributo cd. irriguo fisso (cod. (…)), l’unico richiesto nelle tre ingiunzioni di pagamento impugnate (notificate dalla S. S.p.A. per la riscossione di contributi consortili dovuti al C.B.S.T.), contributi il cui scopo, secondo la previsione espressa dell’indicato regolamento irriguo (art. 39), è quello di coprire le spese fisse, diverse da quelle variabili d’esercizio che il Consorzio è tenuto a sostenere, anche se non distribuisce acqua (canoni demaniali per la concessione di derivazione dell’acqua, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento, reti di distribuzione ed apparecchiature; quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all’irrigazione, ammortamento dei mezzi meccanici);
2.2. tali spese, secondo quanto previsto dal detto regolamento, sono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione e ripartite fra i consorziati “sulla base della superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui, indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua”;
2.3. orbene la richiamata L.R. Puglia n. 8 del 2005, art. 2 stabilisce che: “1. La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall’Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell’Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale. 2. Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni interessati, predispone le proposte dei piani di classifica e le invia all’Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla L.R. n. 54 del 1980.
3. Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all’utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributi (…)”;
2.4. essendo stata sospesa, dalla normativa regionale in questione, solamente la riscossione del contributo per le spese variabili (oneri di contribuenza di cui al codice tributi n. (…)) la richiesta nei confronti della società consorziata dei soli contributi per le spese fisse (cod. (…)) non confligge con la normativa in questione ma, anzi, si pone nel solco della stessa ed in linea con le previsioni di cui all’art. 860 c.c. e R.D. n. 215 del 1933, art. 19 disposizioni queste ultime costituenti il fondamento normativo per l’imposizione del contributo in oggetto;
3.5. proprio la circostanza che la legge citata, testualmente, abbia previsto l’obbligo dei consorzi di sospendere solamente la riscossione dei contributi di cui al codice tributo (…), induce a ritenere che il legislatore regionale intendesse mantenere fermo il potere dei Consorzi di riscuotere i contributi di cui al codice (…), quali quelli in esame;
3.6. risulta evidente, invero, che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, all’epoca dei fatti, il piano di classifica, quanto ai contributi oggetto di causa, era ancora valido ed efficace con riferimento alle annualità in esame, non potendo rilevare, in senso contrario, il tenore della richiamata Delib. Regione Puglia 4 luglio 2011, n. 1482 che nella parte in cui si parla di piano “inutilizzabile” ed “inoperante” del C.B.S.T., Delib. che non può, certamente, incidere sulla efficacia di tale piano di classifica quanto alla debenza del contributo per spese fisse di cui al richiamato cod. (…), che discende direttamente ex lege;
3.7. occorre, quindi, precisare che la questione dell’esistenza di un beneficio o vantaggio diretto per il contribuente cui subordinare il pagamento dei contributi consortili è questione già affrontata e risolta da questa Corte con unanime giurisprudenza secondo la quale l’adozione del cd. “perimetro di contribuenza” esonera il Consorzio dall’onere della prova dell’esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Cass. nn. 19509/2004, 4605/2009; S.U. n. 26009/2008, 17066/2010, S.U. n. 11722/2010), riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio;
3.8. l’indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore conferma nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, all’ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto, in quanto, in tal caso, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell’inversione dell’onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all’an ovvero al quantum dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti;
3.9. in tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi dell’art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10 nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022);
3.10. sussiste, quindi, la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio R.D. n. 215 del 1933, ex art. 11 (come valutato nel Piano), non dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, poiché in tal caso l’onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti l’inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito… è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonché all’onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova (cfr. Cass. n. 9100/2012);
3.11. ferma restando l’erronea ricostruzione dei giudici di merito circa la inefficacia del piano di classifica – inefficacia che deve essere esclusa per le ragioni sopra cennate – risulta, invero, di tutta evidenza che la Commissione Tributaria Regionale, nel negare la debenza del contributo per spese fisse (cod. (…)), non ha, altresì, adeguatamente valutato gli oneri probatori incombenti sul consorziato in subiecta materia e non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, omettendo, in particolare, di esaminare il dato risultante dalle difese del Consorzio secondo cui all’interno del fondo della società contribuente ricadevano, all’epoca dei fatti di causa, le condotte irrigue e le particelle di proprietà della società erano irrogabili;
4. alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento;
4.1. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione.
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