La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40702 depositata il 5 ottobre 2023, intervenendo in tema di reato di cui all’art. 314 c.p., ha ribadito che “… nel peculato d’uso non è configurabile il reato solo laddove l’uso episodico ed occasionale di un bene di servizio non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (in questo senso, tra le altre, Se2:. 5, n. 37186 del 01/07/2019, Ciancarella, Rv. 277004; Sez. 6, n. 23824 del 26/04/2019, Bifolco, Rv. 276070; e, con specifico riferimento all’uso per fini personali di un computer dell’ufficio, Sez. 6, n. 34524 del 02/07/2013, Amato, Rv. 255810). …”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società pubblico-privata, il quale era stato licenziato per violazione dei suoi doveri perché trascorreva, durante l’orario di lavoro, molto tempo sul web per motivi personali, che veniva accusato del reato di peculato d’uso. In particolare l’ex dipendente, quale responsabile dell’ufficio acquisti della anzidetta società, utilizzato sistematicamente, per circa quattro o cinque ora al giorno durante l’orario di servizio, la strumentazione informatica affidatagli, per svolgere ricerche, connettendosi a siti web porno e per ricercare materiale utile per le sue pubblicazioni su tematiche storico militari: così omettendo di fatto di svolgere alcuna prestazione lavorativa. Il Tribunale assolveva dal reato ascrittogli l’ex dipendente. Il datore di lavoro impugnava la decisione di primo grado ai soli effetti civili. I giudici di appello confermavano la decisione impugnata. Avverso la sentenza della Corte di Appello, la società datrice di lavoro proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente.
Per i giudici di legittimità anche se è escluso il danno economico per l’azienda in ragione della tariffa flat della connessione, l’utilizzo del computer durante l’orario di lavoro sistematico e prolungato per motivi personali distoglie il lavoratore dalle sue mansioni e dunque determina una lesione all’operatività dell’ufficio.
Pertanto il peculato d’uso è escluso solo se l’uso episodico e occasionale del bene di servizio non lede la funzionalità dell’amministrazione.
Il peculato, dunque é configurabile quando il dipendente va sul web rubando tempo al datore di lavoro.