MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 25 luglio 2023

Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo

Art. 1

Individuazione, nell’ambito dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106

1. Ai fini dell’introduzione dell’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, di cui all’art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, sono individuati quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell’ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, quelli appartenenti alle seguenti categorie:

– operatori di cabine di sale cinematografiche;

– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

– maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

– impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

– lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.