LEGGE COSTITUZIONALE n. 1 del 26 settembre 2023
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva
Art. 1
1. All’articolo 33 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente comma:
«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».