Corte di Cassazione, ordinanza n. 22267 depositata il 25 luglio 2023

accertamento induttivo puro – diritto del contribuente di allegare documentazione contabile a prova contraria

Rilevato che:

Con due distinti avvisi di accertamento emessi ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. a), e 41 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle entrate, contestando l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte della T.S.A. s.r.l., determinava maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA in relazione agli anni 2007 e 2008.

Contro gli atti impositivi proponeva distinti ricorsi la società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari che, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo che la ricorrente avesse assolto correttamente gli obblighi fiscali nei periodi d’imposta in contestazione.

L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia. La CTR, accertato che le dichiarazioni fiscali erano state omesse, rideterminava le imposte dovute sulla base della documentazione prodotta dalla società contribuente.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Considerato che:

1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, lett. a), e 41 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972. Sostiene che, non avendo la società contribuente presentato le dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle entrate aveva correttamente determinato in via induttiva i ricavi e il volume d’affare sulla base delle notizie e dei dati comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, mentre la CTR, con motivazione contraddittoria, aveva valorizzato taluni costi (canoni di locazione, quote ammortizzabili) addotti dalla contribuente, così di fatto disconoscendo i caratteri propri dell’accertamento induttivo “puro” posto in essere dall’Ufficio.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente l’Ufficio può servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, determinarlo con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, anche presunzioni semplici, prive dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché incombe sul contribuente, a fronte di tale prova presuntiva, l’onere di dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria (Cass. n. 4785 del 2017). L’utilizzo da parte dell’Amministrazione finanziaria del metodo induttivo “puro” per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non preclude difatti al contribuente il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria (Cass. n. 29479 del 2018).

2.2. Nella specie, a fronte delle risultanze dell’accertamento induttivo posto in essere dall’Ufficio, la società contribuente, sulla quale ricadeva l’onere della prova, ha addotto una serie di elementi di segno contrario al fine di dimostrare l’infondatezza, seppure parziale, della pretesa impositiva. La CTR ha riconosciuto i costi inerenti il canone per il contratto di locazione di immobili ad uso ufficio, regolarmente registrato, e le quote di ammortamento desumibili dal registro dei cespiti ammortizzabili, rilevando che i relativi importi dovevano dedursi dalla base imponibile, in quanto documentalmente provati.

2.3. In tal modo il giudice di appello, nel pieno rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere della prova in caso di accertamento induttivo “puro”, ha ritenuto, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, che gli elementi addotti dalla società contribuente assumessero rilievo ai fini della corretta determinazione della pretesa impositiva. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è difatti sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (cfr. Cass. n. 9097 del 2017).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.