INPS – Messaggio n. 3548 del 10 ottobre 2023
Decreto interministeriale del 29 agosto 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico – Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.Lgs n. 148/2015 – Prime indicazioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 29 agosto 2023 (Allegato n. 1).
Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (di seguito, Fondo Trasporto Pubblico), alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.
Il decreto interministeriale del 29 agosto 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 28 dicembre 2022 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore.
Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data del 17 ottobre 2023.
In merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo in argomento, si evidenzia quanto segue.
L’articolo 2 del decreto interministeriale n. 102661 del 5 febbraio 2019 è stato parzialmente modificato; pertanto, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo Trasporto Pubblico e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023.
Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 agosto 2023 (ottobre 2023) anche i datori di lavoro delle aziende, che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo Trasporto Pubblico il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
Con medesima decorrenza, quindi, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.
Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal decreto interministeriale del 29 agosto 2023.
Allegato
(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Decreto 29 agosto 2023)
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