CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 125 del 16 ottobre 2023

Precisazioni in merito alla concessione della delega agli Ordini per l’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Faccio seguito all’Informativa n. 53 del 14 aprile 2023 per richiamare alla Tua attenzione le disposizioni dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c. relative all’organizzazione dei corsi per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

La norma richiamata prevede che i corsi per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, istituito presso ogni Tribunale, potranno essere organizzati, nel rispetto delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche delegando gli Ordini locali.

Anche le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, emanate lo scorso 7 aprile, hanno sottolineato (rif. pag. 7) che gli Ordini locali potranno organizzare i corsi solo su delega specifica del Consiglio Nazionale.

Conseguentemente nei mesi scorsi il Consiglio Nazionale ha disposto a favore degli Ordini che lo hanno richiesto la specifica delega all’organizzazione dei corsi. Nella successiva fase di accreditamento dei corsi, attraverso l’esame delle locandine inserite sul portale FPC, è emerso che taluni Ordini hanno organizzato il corso per i delegati alle vendite in collaborazione/convenzione con altri soggetti formatori. Mentre in alcuni casi la collaborazione appare legata ad aspetti scientifici e/o tecnologici inerenti all’organizzazione dei corsi, in altri lascia il passo alla somministrazione di corsi completamente organizzati dal soggetto terzo a favore del quale l’iscritto corrisponde la quota di partecipazione al corso.

Il Consiglio Nazionale ha esaminato la questione nel corso dell’adunanza del 14 settembre 2023 ed ha deliberato:

1. di non delegare gli Ordini all’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c., qualora i corsi non siano concretamente organizzati dall’Ordine territoriale. La eventuale collaborazione con altri soggetti (diversi dagli Ordini dei Notai e degli Avvocati) deve riguardare esclusivamente gli aspetti scientifici e/o tecnologici del corso e non deve prevedere il pagamento della quota di iscrizione a favore dell’ente terzo;

2. di non accreditare i corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. organizzati dagli Ordini in assenza di preventiva delega del Consiglio Nazionale;

3. di revocare le deleghe già concesse, qualora la collaborazione nei termini indicati al punto 1 non sia stata evidenziata dall’Ordine nella richiesta di delega e sia emersa solo a seguito della richiesta di accreditamento del corso. In tali casi, qualora l’evento si sia già svolto, al fine di non arrecare pregiudizio agli iscritti, saranno comunque attribuiti i crediti formativi validi esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ti evidenzio, inoltre, che poiché l’art. 179 ter disp. att. c.p.c. prevede che i corsi per i delegati alle vendite possono essere organizzati anche da Università pubbliche o private, alcuni soggetti autorizzati ad erogare la formazione professionale ai sensi dell’art. 11 Regolamento FPC hanno richiesto l’accreditamento di corsi realizzati in collaborazione/convenzione con le Università. Considerato che la legge non attribuisce ai soggetti autorizzati il potere di organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c., il Consiglio Nazionale ha deliberato di non procedere all’accreditamento dei corsi organizzati da tali soggetti in convenzione con le Università, nel caso in cui i corsi non siano concretamente organizzati dalle Università. La eventuale collaborazione fra Università e soggetti autorizzati deve riguardare esclusivamente aspetti scientifici e/o tecnologici del corso e non deve prevedere il pagamento della quota di iscrizione a favore del soggetto autorizzato.

Sul deliberato del Consiglio Nazionale è stato chiesto il parere alla Scuola Superiore della Magistratura, che in data 12 ottobre 2023 ha confermato la correttezza delle decisioni assunte.