MINISTERO dell’ INTERNO – Circolare n. 5467 del 9 ottobre 2023

Art. 22, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e s.m.i. – Generazione del codice fiscale provvisorio sul sistema SPI 2.0. – Indicazioni operative

Si fa seguito alla circolare prot. 0005961 dell’8 agosto 2022 (all. 1) relativa al decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con la quale sono state diramate ulteriori indicazioni operative in merito agli adempimenti del datore di lavoro del lavoratore a seguito del rilascio del nulla osta.

AI riguardo, si comunica che, stante l’avvenuta implementazione, in raccordo con l’Agenzia delle entrate, dei sistemi informatici di rispettiva pertinenza è ora possibile il rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore in una fase temporale anteriore alla firma del contratto di soggiorno.

Si allega, pertanto, la scheda tecnica del flusso di lavorazione (all. 2) in base alla quale il sistema SPI 2.0, in dialogo con i sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate, provvederà automaticamente alla generazione del codice fiscale provvisorio per le istanze nei confronti delle quali sia stato rilasciato il visto d’ingresso.

La funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio è operativa dal 25 settembre u.s. e, al fine di darne notizia agli utenti, sono stati inseriti sia sul lato SPI del portale telematico (ad uso degli operatori degli Sportelli Unici) che sul lato ALI (ad uso dell’utenza) appositi avvisi informativi.

l rilascio del codice fiscale sarà visualizzabile sul portale ALI dal datore di lavoro, che avrà cura quindi di informare lo straniero dell’avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio.

Viene, pertanto, a cessare la procedura di cui alla citata circolare prot. 0005961 dell’8 agosto 2022, in virtù della quale ai fini dell’attribuzione del codice fiscale il lavoratore doveva recarsi personalmente presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Permane, invece, la necessità per il datore di lavoro, a fronte del rilascio del codice fiscale provvisorio, di provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.

All’atto della presentazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la registrazione dell’ingresso, sarà possibile convertire il codice fiscale provvisorio in definitivo.

Resta inteso che qualora il datore di lavoro non abbia ritenuto di assumere il lavoratore prima della firma del contratto di soggiorno, effettuando autonomamente la comunicazione obbligatoria all’INPS, la firma del contratto medesimo da parte del datore di lavoro e del lavoratore a seguito della convocazione presso lo Sportello Unico, comporterà la generazione automatica del codice fiscale definitivo e della comunicazione obbligatoria.

Gli Sportelli Unici di Codesti Uffici sono pregati di sensibilizzare i datori di lavoro (tramite gli indirizzi mail ovvero i recapiti telefonici forniti), nonché i lavoratori che dovessero richiedere informazioni circa la nuova procedura.

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla scheda tecnica potranno essere inviate all’indirizzo mail ufficioinformatico.dici@interno.it.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

Allegato 1 

Omissis

Allegato 2 

Omissis