La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29101 depositata il 19 ottobre 2023, intervenendo in tema tutela del lavoratore dal c.d. straining, ha ribadito che “… lo straining rappresenti una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’art. 2087 cod. civ., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta (Cass. 29 marzo 2018 n. 7844 Cass. 10 luglio 2018 18164, Cass. 23 maggio 2022 n.16580, Cass. 11 novembre 2022 n. 33428). …” (sent. n. 18164/2018, n. 3977/2018 n. 7844/2018,12164/2028, 12437/2018, 4222/2016)

La vicenda ha riguardato un dipendente, il quale aveva adito al Tribunale per accertare, oltre alla differenza retributiva per la richiesta di inquadramento superiore, anche il risarcimento di tutti danni, contrattuali ed extracontrattuali, per mobbing prospetta dal ricorrente sulla scorta della responsabilità della datrice di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c. oltre che dell’art. 2103 c.c. Il Tribunale adito riconosceva al lavoratore le differenze retributive ed il risarcimento per danni da mobbing. Avverso la decisione del Tribunale la società datrice di lavoro veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello. I giudici di appello in riforma parziale della decisione impugnata e non riconosceva il risarcimento per danni da mobbing. Il lavoratore impugnava la decisione dei giudici di appello con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

Gli Ermellini accolgono il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti il terzo e il quarto. 

I giudici di legittimità precisano, in tema di mobbing straining che “… al di là della tassonomia della qualificazione come mobbing straining, quello che conta in questa materia è che il fatto commesso, anche isolatamene, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui si è derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica) (Cass. n. 3291 del 2016)

La reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che poss0no incidere  eventualmente sul sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a  prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.

[…]

Codesta Corte con ordinanza del 7 febbraio 2023 n. 3692 ha assegnato valore dirimente al rilievo dell’ “ambiente-lavorativo stressogeno” quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allagate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2087 c.c. (in termini ass. n. 33639/2022 , 33428/2022, 31514/2022) …”