CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28843 depositata il 17 ottobre 2023
Lavoro – Avvisi di accertamento – Omessa contribuzione – Gestione artigiani e commercianti – Socio di capitale in s.r.l. – Contributo annuo – Redditi d’impresa esclusi dalla base di calcolo – IRPEF – Rigetto
Rilevato che
La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che avevano accolto l’opposizione proposta da G.R. e V.F. a due avvisi di accertamento relativi a omessa contribuzione dovuta in relazione alla loro attività di artigiani.
Riteneva la Corte che non dovesse computarsi nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi dovuti dall’iscritto alla Gestione degli artigiani e dei commercianti, il reddito percepito quale socio di capitale in una s.r.l. nella quale non viene svolta alcuna attività lavorativa. Tale reddito, proseguiva la sentenza, ha natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo.
Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della (…) (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo.
G.R. e V.F. resistono con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che
Con il l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90. Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici.
Il motivo è da respingere.
Risulta dagli atti che i controricorrenti, oltre a svolgere attività di artigiani, hanno percepito per alcuni anni un reddito derivante dalla loro partecipazione in qualità di soci della S. s.r.l., società nella quale non hanno svolto alcuna attività lavorativa.
L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione.
Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti “è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente”.
In seguito, l’art. 3-bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.”
Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”. In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da, Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1.
Le spese sono compensate atteso che il richiamato orientamento di cassazione si è formato successivamente al ricorso dell’Inps.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio di cassazione;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;