CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28379 dell’ 11 ottobre 2023

Tributi – Rate d’acconto sull’accisa sul gas naturale – Avviso di pagamento – Eccezione di compensazione con controcrediti relativi all’accisa sull’energia elettrica – Istanza per la rottamazione della cartella di pagamento – Procedura di definizione D.L. n. 119/2018, ex art. 3, comma 24 – Rinvio a nuovo ruolo per la verifica della definizione agevolata

Fatti di causa

1. F.E.G. Spa impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Bergamo, riteneva legittimo l’avviso di pagamento, e i conseguenti provvedimenti di irrogazione di sanzioni, per il mancato versamento degli importi dovuti come rate d’acconto sull’accisa sul gas naturale per il mese di (…), nonché per i mesi da (…) dello stesso anno, e infondata l’eccezione di compensazione con i controcrediti vantati dalla società, relativi all’accisa sull’energia elettrica, in carenza dei presupposti di legge.

2. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

3. Nelle more del giudizio la società contribuente, chiesta la sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, comma 6, presentava istanza D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, per la rottamazione della cartella di pagamento, relativa alle somme pretese con gli avvisi di pagamento e dei due terzi delle sanzioni (rimasto sgravato il residuo terzo), ottenendo un nuovo piano di rateazione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, comma 24.

Il processo, già fissato per l’udienza dell’8 febbraio 2022, veniva rinviato attesa la pendenza del termine per il versamento delle rate.

4. La società contribuente, in prossimità dell’udienza, chiedeva rinvio per perfezionare il deposito dell’ultima rata e rappresentava, con riguardo all’ultimo terzo delle sanzioni, il cui pagamento era stato oggetto di autonome cartelle di pagamento, di aver presentato istanza di rottamazione L. n. 197 del 2022, ex art. 1, commi 231 e segg., con l’impegno di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi stessi. 

Ragioni della decisione

1. In relazione alla procedura di definizione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, comma 24, avviata dalla contribuente nell’ambito del presente giudizio, il piano di rateazione risulta rispettato e il termine per il versamento dell’ultima rata scade il 30 novembre 2023, sicché il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per consentire la compiuta definizione della procedura di condono. 

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la verifica della definizione agevolata.