MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 14 settembre 2023

Modifiche ai decreti 8 aprile 2015 e 30 luglio 2021 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015

1. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, all’art. 12, comma 1, che disciplina le funzioni dell’«Ufficio 1 – Affari generali» della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «e attività connesse alle funzioni del direttore generale quale Segretario generale del Consiglio superiore di sanità» sono soppresse.

2. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, all’art. 12, comma 1, che disciplina le funzioni dell’«Ufficio 4 – Supporto al funzionamento degli organi collegiali» della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «del Consiglio superiore di sanità e» sono soppresse.

3. Tenuto conto dell’aumento della dotazione organica previsto dall’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 e dall’art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020, all’art. 12, comma 1, del decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, ultima alinea, dopo la descrizione delle competenze affidate all’Ufficio 4, della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute è aggiunto il seguente periodo:

«Ufficio 5 – Supporto alle funzioni del Consiglio superiore di sanità.

Attività di supporto alle funzioni del direttore generale quale segretario generale del Consiglio superiore di sanità, anche nel raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute; attività di supporto tecnico scientifico, logistico e organizzativo alle funzioni del Consiglio superiore di sanità; supporto alle attività di indirizzo, coordinamento e direzione delle strutture tecniche di segreteria delle Sezioni del CSS e di raccordo delle attività dei dirigenti sanitari titolari delle strutture tecniche di segreteria delle sezioni del CSS; cura dei rapporti funzionali con il presidente del CSS, il Comitato di Presidenza, i presidenti delle sezioni, i consiglieri del CSS e con i componenti di diritto del CSS; raccordo tecnico con le direzioni generali del Ministero della salute, con l’Istituto superiore di sanità (ISS), con l’AIFA (Agenzia italiana del farmaco), l’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, le federazioni professionali, le società scientifiche, le associazioni di pazienti, le società e associazioni che svolgono attività sanitaria e con tutte le istituzioni, nazionali ed internazionali».

4. Nelle more della graduazione delle funzioni e delle responsabilità degli uffici dirigenziali che saranno previsti con la nuova organizzazione del Ministero della salute, all’Ufficio 5 della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, a vocazione sanitaria, rientrante, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022 è attribuita la fascia economica A.

Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021

1. All’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, le parole: «Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: 2 posizioni funzionali, di cui 1 da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari» sono sostituite dalle seguenti «Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: 1 posizione funzionale».

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse già disponibili di cui all’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019.

2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.