Corte di Cassazione, ordinanza n. 9552 depositata il 12 aprile 2021
notifica a mezzo servizio postale – prova e perfezionamento
CONSIDERATO IN FATTO:
1. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non dovute da XX le somme pretese dall’Inail per premi relativi agli anni 2003/2005 portati da una cartella esattoriale per la quale non era stata provata la notifica.
La Corte ha osservato che la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata riportava nello spazio destinato alla firma del destinatario una sigla illeggibile e difettava della firma dell’incaricato alla distribuzione.
La Corte ha quindi rilevato la nullità délla notifica della cartella e ,pertanto, il termine per t1opposizione non decorreva in difetto di notifica della cartella stessa, né quest’ultima aveva effetto interruttivo della prescrizione. A riguardo rileva che i premi si riferivano agli anni 2003/2005 senza che nel quinquennio successivo vi fossero stati validi atti interruttivi.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inail con un motivo. Il XX è rimasto intimato ed Equitalia ha depositato controricorso .
RITENUTO IN DIRITTO
3. L’Inail denuncia violazione dell’art 26 DPR n 602/1973-Censura l’affermazione che la notifica della cartella era nulla in quanto l’avviso di accertamento era sottoscritto con firma non leggibile e non sottoscritto dall’incaricato alla distribuzione .
Rileva che per il perfezionamento della notifica era sufficiente che la spedizione fosse avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica e con la sottoscrizione del. destinatario , restando irrilevante la pretesa illeggibilità della sottoscrizione del destinatario-
Osserva, pertanto, che essendo la notifica regolare l1opposizione era stata proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni con la conseguenza che il credito era diventato incontestabile .
4. II ricorso va rigettato.
Pur potendosi accogliere quanto affermato dall’Inail circa l’irrilevanza dell’affermata non leggibilità della sottoscrizione del destinatario restando l’atto valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandatala (cfr Cass. n. 11707/2011), risulta fondato il rilievo secondo cui la mancata sottoscrizione dell1ncaricato alla distribuzione rende inesistente la notifica.
Va richiamata a riguardo la giurisprudenza di questa Corte ( cfr da ultimo Cass. ord. n 17373/2020) secondo cui, premesso che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale, l’avviso dì ricevimento, prescritto dall’art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente notificante .
4. La Corte d’appello ha applicato tali principi pervenendo pertanto alla conclusione che la mancata notifica della cartella determinava la prescrizione dei premi richiesti relativi al periodo 2003/2005 in assenza di valido atto interruttivo nel quinquennio successivo.
5. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato. Non deve pronunciarsi sulle spese di causa essendo il XX rimasto intimato. Vanno invece compensate le spese di lite tra il ricorrente ed Equitalia Sud.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13 , cor11ma 1 quater, dpr n 115/2002.
PQM
Rigetta il ricorso, nulla per spese nei confronti dell’intimato spese compensate tra Inail ed Equitalia sud
Ai sensi dell’art 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art 13
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