CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28460 depositata il 12 ottobre 2023
Tributi – Avvisi di accertamento – IMU – Notifica della attribuzione della rendita – Natura dichiarativa dell’atto – Applicabilità della rendita anche al periodo precedente – Accoglimento
Rilevato che
1. Il Comune di Pomezia ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa della decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposta dalla srl L.S.O. contro gli avvisi di accertamento per IMU degli anni (…) calcolata su una rendita notificata alla contribuente nel (…) in rettifica della rendita proposta da quest’ultima con DOCFA nell’anno (…). La CTR, come già la CTP, ha affermato che la notifica della attribuzione della rendita ha “natura costitutiva” con la conseguenza che la rendita medesima non può essere utilizzata per quantificare la base imponibile di annualità antecedenti a quelle della notifica;
2. la contribuente è rimasta intimata.
Considerato che
1. il motivo di ricorso, con il quale, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene lamentata la violazione o falsa applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 è fondato.
1.1. la L. n. 342 del 2000, art. 74 prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3 stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
1.2. La CTR ha pronunciato in senso difforme dal consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “In tema d’ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74 nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita (v. Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4587 del 21/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016). L’attribuzione, da parte dell’ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità “sospese” suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso;
2. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. La causa va decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con il rigetto dell’originario ricorso;
3. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;
4. le spese di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto dell’originario ricorso;
compensa le spese del merito;
condanna la srl L.S.O. a rifondere al Comune di Pomezia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
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