CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29567 depositata il 25 ottobre 2023

Lavoro – Indennità di trasferta – Assenza per infortunio subito durante il servizio – Trattamento economico per malattia spettante agli Ufficiali Giudiziari – Quote accessorie e variabili della retribuzione – Accoglimento  

Rilevato

– che, con sentenza del 1^ febbraio 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, accoglieva la domanda proposta da T.S. nei confronti del Ministero della Giustizia, alle cui dipendenze operava in qualità di Ufficiale Giudiziario, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di trasferta nella quota del 50% (voce retributiva risultante dall’importo pro quota complessivamente percepito da tutti i collaboratori ed assistenti UNEP dell’ufficio giudiziario) nel periodo di assenza dal lavoro per infortunio subito durante il servizio, protrattosi dal 4.12.2011 al 17.4.2012;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto doversi interpretare la disciplina recata dall’art. 5 del CCNL recante le norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari di cui all’art. 2 del CCNL per il comparto Ministeri del 16.2.1999 nel senso che l’emolumento in questione, in quanto destinato anche al personale UNEP che lavora esclusivamente all’interno dell’ufficio impegnato in attività tipicamente amministrative, costituisce voce fissa e continuativa della retribuzione secondo quanto ritenuto dalla stessa amministrazione che nella circolare Pos. Arch. VI- Dog/742/027-12009 CA del 22.5.2009, sul presupposto che l’emolumento in questione è legato per sua natura alla funzione istituzionale svolta dagli Ufficiali Giudiziari, ha stabilito che, ai fini della sua attribuzione agli aventi diritto, sono da considerarsi utili, nel senso di essere parificati alla presenza in servizio, i giorni di assenza per ferie, astensione obbligatoria, permesso sindacale, permesso studio…malattia anche dovuta ad infortunio dipendente da causa di servizio;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero della Giustizia, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la S.;

– che la controricorrente ha poi presentato memoria.

Considerato

– che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui reca la condanna dell’amministrazione al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, in contrasto con il divieto di cumulo di cui alla normativa invocata;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, d.P.R. n. 115/2002, 21, comma 7, CCNL 16.5.1995 e 2, lett. f), CCNL 24.4.2002, il Ministero ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità di una lettura della disciplina contrattuale intesa a desumere il carattere fisso e continuativo della voce retributiva qui rivendicata e così ad includerla nel trattamento economico dovuto in caso di assenza per malattia o infortunio dovuto a causa di servizio, che va limitato alla sola retribuzione fissa mensile con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato;

– che il primo motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento in effetti contrastando la statuizione della Corte territoriale con il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria di cui all’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994;

– che parimenti meritevole di accoglimento si rivela il secondo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 17.12.2019 n. 33406) secondo cui “Al fine di determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari, non si computano l’indennità di trasferta ed il compenso in percentuale sui crediti recuperati dall’Erario (nel regime anteriore all’accordo del 22 maggio 2009), trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione alle quali non fa riferimento la tabella B richiamata dall’art. 34 del c.c.n.l. del comparto ministeri, cui rinvia l’art. 21 del medesimo contratto, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia.”;

– che la sentenza impugnata ed il controricorso non prospettano argomenti tali da indurre il Collegio a rimeditare l’orientamento già espresso, al quale va data continuità;

– che il ricorso va, dunque, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e la causa, che non richiede ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva e compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, giustificata dall’esito alterno del giudizio oltre che dall’essersi l’orientamento citato formato in epoca successiva alla introduzione della lite.

P.Q.M

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva. Compensa tra le spese dell’intero processo