Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9188 depositata il 24 ottobre 2023, interviene in tema di impugnazione di circolari ed obbligo di nomina del rappresentante fiscale, ha affermato che “… La Corte, infatti, ha ritenuto che tale previsione ecceda quanto necessario, posto che “non risulta che il controllo del rispetto degli obblighi gravanti sui prestatori di servizi interessati in qualità di responsabili d’imposta non possa essere garantito con mezzi meno lesivi dell’articolo 56 TFUE rispetto alla nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia”: ciò sia perché tale previsione “si applica indifferentemente a tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare … senza distinguere in funzione, ad esempio, del volume di entrate fiscali”, sia, comunque, perché “il legislatore italiano non ha considerato la possibilità che il summenzionato rappresentante fiscale … abbia la possibilità di risiedere o di essere stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia”. …”
La vicenda ha riguardato gli obblighi previsti dall’art. 4 del D.L. n. 57 del 2017 che impone ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone che cercano un immobile con persone che dispongano di unità immobiliari da locare. Qualora i suddetti soggetti provvedano ad incassare i canoni o i corrispettivi delle “locazioni brevi” ovvero siano intervenuti nel loro pagamento devono operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta, pari alle imposte dovute, sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al relativo versamento all’Erario. Nel caso in cui gli intermediari o gestori di portali telematici non siano residenti e siano privi di una stabile organizzazione in Italia, sono comunque tenuti a nominare un rappresentante fiscale ai fini dell’adempimento dei predetti incombenti (art. 4, c. 5-bis, secondo periodo, D.L. n. 50/2017).
La normativa sopra indicata è stata attuata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 132395 del 12 luglio 2017 e relativa Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.
Alcune note società estera, svolgenti a vario titolo attività inerenti all’intermediazione immobiliare online per locazioni brevi, operante in Italia hanno impugnato il Provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 132395 del 12 luglio 2017 e, successivamente, anche della citata circolare n. 24/E. Il TAR rigettava l’eccezione di carenza di giurisdizione e respingeva integralmente il ricorso. Avverso tale decisione le società proponevano appello al Consiglio di Stato.
I giudici del consiglio di stato, ribadendo la competenza giurisprudenziale per quanto concerne il provvedimento attuativo mentre ha escluso che potesse essere impugnata la circolare (la circolare interpretativa non può strutturalmente ledere l’amministrato e, conseguentemente, vi è in merito un difetto assoluto di giurisdizione), hanno accolto, alla luce della sentenza della Corte di di Giustizia dell’Unione Europea del 22 dicembre 2022 (causa C‑83/21), ha ritenuto di disapplicare l’obbligo di nominare il rappresentante fiscale.
Nomina del rappresentante fiscale
I giudici amministrativi alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C‑83/21) hanno precisato che “… l’imposizione di tale obbligo non distingue “in funzione, ad esempio, del volume di entrate fiscali prelevate o che poteva essere prelevato annualmente per conto dell’Erario da parte dei suddetti prestatori” e, comunque, non è necessaria né ineludibile, posto che:
– “il primo tipo di obblighi è volto precisamente a fornire a dette autorità fiscali tutte le informazioni atte a consentire al contempo di identificare i contribuenti debitori dell’imposta e di determinare la base imponibile di quest’ultima”;
– “il secondo tipo di obblighi consente di garantire il prelievo alla fonte dell’imposta in parola”;
– “il summenzionato rappresentante fiscale” potrebbe avere “la possibilità di risiedere o di essere stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia”: invero, “se il controllo su un tale rappresentante … può effettivamente risultare più difficile qualora questi sia stabilito in un altro Stato membro, dalla giurisprudenza [della Corte] discende tuttavia che le difficoltà amministrative non costituiscono, di per sé, un motivo atto a giustificare un ostacolo a una libertà fondamentale garantita dal diritto dell’Unione”. …”
I giudici di palazzo Spada hanno puntualizzato che “… Quanto al terzo obbligo (“la designazione di un rappresentante fiscale in Italia”), viceversa, la Corte ne ha statuito la contrarietà all’art. 56 TFUE (recte, ha dichiarato che la corretta interpretazione dell’art. 56 TFUE osta ad una normativa nazionale che imponga il cennato obbligo), in quanto tale obbligo reca una restrizione alla libera circolazione dei servizi che, pur perseguendo uno scopo legittimo compatibile con il Trattato FUE, pur giustificata da motivi imperativi di interesse generale e pur idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo cui è preposto, non è proporzionata (ossia, “in circostanze come quelle di cui al regime fiscale del 2017”, eccede quanto necessario per conseguire le proprie finalità). …”
Inoltre il Consiglio di Stato ha puntualizza che l’art. 4, D.L. n. 50/2017 può comunque continuare ad applicarsi anche agli intermediari non stabiliti e privi di un rappresentante fiscale in Italia, in quanto “l’Ente impositore, ben potrà rivolgere le proprie pretese tributarie direttamente alla società non stabilita, fruendo, se del caso, delle procedure di collaborazione fra Autorità fiscali previste dal diritto unionale e, eventualmente, dal diritto internazionale pattizio.”.
Obbligo di ritenuta e versamento
Per i giudici amministrativi in assenza di profili di incompatibilità con l’art. 56 del TFUE risulta lecito l’obbligo di ritenuta e versamento dell’imposta dovuta all’Erario sulle somme versate dai conduttori ai locatori (art. 4, c. 5, D.L. n. 50/2017) evidenziando che la decisione esclude ogni potenziale violazione del principio di non discriminazione, anche indiretta, in ragione delle invocate “maggiori gravosità” cui dovrebbero far fronte gli operatori non residenti rispetto a quelli stabiliti.