CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30176 depositata il 31 ottobre 2023
Lavoro – CCNL Commercio – Conversione della collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato – Mancanza del progetto – Rigetto
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza resa in fase sommaria che – per quanto qui ancora rileva – aveva dichiarato la sussistenza, dal 27 luglio 2009 all’8 maggio 2018, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra D. s.p.a. e F.B.E., con diritto di quest’ultimo all’inquadramento nel 2° livello CCNL Commercio, in forza dell’automatica conversione ex art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 del contratto inter partes, avente i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3) c.p.c. in assenza di progetto;
2. la Corte territoriale, in sintesi, ha innanzitutto rigettato il primo motivo di reclamo della società che aveva censurato la sentenza di prime cure sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; è stata negata la ultra petizione affermando che, “dalla lettura congiunta dell’atto e delle conclusioni” del ricorso introduttivo del giudizio, si evincesse come l’E. avesse chiesto “il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con D. s.p.a., non solo in ragione della sussistenza in concreto degli elementi tipici della subordinazione ex art. 2094 c.c., ma anche, in subordine rispetto a tale prospettazione, per effetto della qualificazione ex lege del rapporto come subordinato ai sensi dell’art. 69, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276”;
la Corte ha anche respinto la censura secondo cui l’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 presupporrebbe non solo l’esistenza in concreto di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, ma anche la sua formalizzazione come tale; ha argomentato che non valeva ad escludere l’applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276 del 2003 “il fatto che nel presente caso le parti non abbiano qualificato il contratto come collaborazione coordinata e continuativa, essendo invece decisivo che il giudice di primo grado abbia riscontrato in concreto la sussistenza degli elementi della continuità, della coordinazione e del carattere prevalentemente personale della prestazione, con accertamento che non forma oggetto di impugnazione da parte di D. s.p.a.”;
infine, per ciò che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha respinto anche il quinto motivo di reclamo della società con cui si lamentava l’errata interpretazione, da parte del Tribunale, della clausola contrattuale che prevedeva una penale di € 45.000,00 a carico dell’E., in ipotesi di violazione dell’obbligo di esclusiva; ha ritenuto, infatti, corretta l’interpretazione offerta dal primo giudice, secondo cui la previsione della penale, nel menzionare la violazione delle clausole “in materia di esclusiva”, faceva riferimento alla sola violazione del divieto di collaborazioni con aziende operanti nel campo della moda “in relazione alle calzature maschili”, mentre all’E. era pacificamente imputato lo svolgimento di attività nel settore della moda in ambiti diversi da quello specificamente previsto dalla clausola;
3. avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’intimato con controricorso;
non ha svolto attività difensiva l‘INPS;
la parte ricorrente ha anche comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che
1. col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la controparte non avrebbe mai formulato “domanda di accertamento di co.co.co. sulla base della Legge Biagi ratione temporis applicabile e/o di conversione in rapporto subordinato ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, comma 1, per mancanza di progetto”;
la censura è infondata;
la Corte territoriale ha esaurientemente argomentato che “dalla lettura congiunta dell’atto (introduttivo del giudizio) e delle conclusioni”, si poteva ricavare come l’E. avesse richiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società non solo in ragione della sussistenza in concreto degli elementi tipici della subordinazione, ma anche, in subordine rispetto a tale prospettazione, per effetto della qualificazione ex lege del rapporto come subordinato ai sensi dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, atteso che – chiarisce la Corte – “nel corpo dell’atto il ricorrente, allegata in principalità la sussistenza dei caratteri propri della subordinazione ex art. 2094 c.c., ha altresì dedotto, in via subordinata, che il rapporto doveva quantomeno ricondursi alla tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa di carattere prevalentemente personale, per la quale l’art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 in allora vigente prevedeva la riconducibilità <a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso>, e che <nel contratto stipulato dalle parti è totalmente assente qualunque ‘indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso’, ipotesi per cui l’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 prevede che <i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto> (cfr. pp. 12-13 del ricorso introduttivo …)”;
la decisione è conforme all’indirizzo per il quale, in tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all’effettiva finalità che la parte intende perseguire (v. Cass. n. 19435 del 2018, in adesione a Cass. n. 21208 del 2005; Cass. n. 17547 del 2010; Cass. SS.UU. n. 4227 del 2017);
va, quindi, ribadito che il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con il limite del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta (cfr. Cass. n. 13602 del 2019 e Cass. n. 7322 del 2019);
il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione – nei ristretti limiti in cui il medesimo è ancora deducibile nel rispetto del cd. “minimum costituzionale” – e non per violazione di legge (v. Cass. n. 29609 del 2018; Cass. n. 24480 del 2020, con la giurisprudenza ivi citata);
2. col secondo motivo si eccepisce che la sentenza impugnata risulterebbe viziata per falsa e/o errata applicazione e/o interpretazione dell’art. 69, comma 1, e 61, comma 1, del d. lgs. n. 276/03 ratione temporis vigente, sull’assunto che, mancando nella specie una formalizzazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la Corte di Appello non avrebbe potuto “qualificare il rapporto quale co.co.co. sì da applicare la conversione automatica ex art. 69, comma 1, testo previgente Legge Biagi, per asserita mancanza del progetto disciplina applicabile solo ai co.co.co.”;
il motivo è infondato;
la pronuncia impugnata è, sul punto, conforme al principio già statuito da questa Corte, con il quale la parte ricorrente neanche si confronta in violazione dell’art. 360 bis c.p.c., principio secondo il quale, nella vigenza degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, in presenza dei requisiti di continuazione, coordinazione e svolgimento di attività prevalentemente personale, pur in presenza di formali contratti di altro tenore, si impone la riqualificazione dello stesso quale rapporto di lavoro c.d. parasubordinato, senza che possa assumere rilievo assorbente il “nomen iuris” utilizzato; pertanto, in carenza del progetto, opererà l’automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 69 del predetto decreto, con conseguente applicazione di tutte le garanzie del lavoro dipendente anche sotto il profilo assicurativo e contributivo (cfr. Cass. n. 9783 del 2020);
3. il terzo mezzo denuncia: “omesso esame su fatti e documenti decisivi e vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”; si lamenta l’omesso esame “di documenti rilevanti ai fini della decisione”;
il motivo di ricorso è inammissibile;
innanzitutto, si invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non solo in una ipotesi preclusa dalla cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), ma anche al di fuori dell’osservanza dei canoni imposti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui parte ricorrente non tiene adeguato conto;
in particolare, le richiamate pronunce delle Sezioni hanno statuito che il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che l’omesso esame di elementi istruttori – quindi anche quelli derivanti da fonti documentali – non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; inoltre, la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
proprio avuto riguardo alla decisività, questa Corte ha più volte ribadito che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento;
ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (v. Cass. n. 25756 del 2014; Cass. n. 19150 del 2016; Cass. n. 16812 del 2018);
poiché il motivo in esame risulta irrispettoso di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio, lo stesso risulta inammissibile;
4. col quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. in relazione alla clausola n. 4 del contratto di consulenza siglato tra le parti in data 27 maggio 2009;
il motivo è inammissibile;
è noto che l’interpretazione di un accordo contrattuale, così come l’accertamento di fatto di ogni volontà negoziale, è riservata al giudice del merito (da ultimo Cass. n. 22385 del 2023 con la giurisprudenza ivi citata);
tali valutazioni del giudice di merito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003), oltre che al controllo dell’esistenza di una motivazione che superi i limiti posti dal minimum costituzionale;
inoltre, la denuncia della violazione delle regole di interpretazione dei negozi esige una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una esegesi diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);
nella specie, al cospetto del risultato interpretativo cui è pervenuta la Corte distrettuale in ordine alla clausola di esclusiva in contesa, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (da ultimo: Cass. n. 32294 del 2022); sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006);
5. in conclusione il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. T. dichiaratosi antistatario;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.