L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) con il parere n. 470 del 18 ottobre 2023 emesso a seguito di una istanza depositata da una società. La suddetta società, partecipante di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per il rifacimento dell’impianto elettrico ed antincendio di un palazzo di giustizia, chiedeva di conoscere se era legittima l’ammissione in gara di tre consorzi stabili che avevano designato, quali imprese esecutrici, delle consorziate sprovviste dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito.
Per l’ANAC va escluso dalla gara un consorzio stabile che designa, quale esecutore dei lavori, un consorziato privo dei requisiti richiesti di qualificazione dalla gara; questo anche se il consorzio stabile possiede in proprio la qualificazione.
Il suddetto principio è stato ribadito dall’ANAC anche in precedenti pareri. Infatti nelle delibere n. 76 del 22 febbraio 2023 e n. 184 del 3 maggio 2023 si è ribadito la necessità di esclusione, nel caso di designazione a consorziati privi dei requisiti previsti dalla gara, del consorzio anche se la qualificazione fosse stata posseduta in proprio dal consorzio.
Anche il Consiglio di Stato ha affermato che le imprese consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso e comprovare i requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dei lavori, a prescindere dalla qualificazione del consorzio.
Inoltre l’ANAC ha anche puntualizzato che l’art. 225, comma 13 del decreto 36/2023 non può essere interpretata nel senso che i requisiti di qualificazione Soa (società organismo attestazione) devono essere posseduti e comprovati solo dal consorzio stabile, anche nel caso in cui l’esecuzione dell’appalto sia totalmente affidata ad un’impresa esecutrice. La suddetta norma regola il regime transitorio relativo agli appalti pubblici, tenendo conto del fatto che il sistema ex d.lgs. n. 50/2016 si basa a sua volta su una disposizione transitoria (l’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. n. 50/2016) che rinvia all’art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e al d.P.R. n. 207/2010, consentendo al consorzio stabile di qualificarsi sulle base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
L’ANAC ha affermato che “… si tratta di una disposizione che mira ad evitare che si crei un vuoto nel sistema con riferimento alle gare medio tempore regolate dal d.lgs. n. 50/2016, nel senso di prevedere che continua ad applicarsi la regola del cumulo alla rinfusa prevista dall’art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 …”