Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sez. 26, sentenza n. 2109 depositata il 10 luglio 2023
Efficacia espansiva del giudicato
Massima
Nel processo tributario qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto. La sentenza passata in giudicato (non più impugnabile con i mezzi ordinari) non esaurisce i propri effetti nell’ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali, con riferimento alle medesime eccezioni di diritto.
Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito.