CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29972 depositata il 30 ottobre 2023
Tributi – Avvisi di accertamento – Rendita catastale – Vapordotti – Pozzi geotermici – Accoglimento – in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio
Rilevato che
1. La spa E.G.P. e la s.r.l. E.G.P.I. impugnavano gli avvisi di accertamento che rettificavano la rendita catastale proposta con Docfa del 2010 con riferimento alla centrale sita nel Comune di (…), sul presupposto che dovessero essere esclusi dalla maggiore valorizzazione effettuata dall’Ufficio, i vapordotti, gli, alternatori, i trasformatori ed i pozzi geotermici, eccependo anche l’illegittimità dei criteri adottati dall’Agenzia per la loro valorizzazione ai fini della rendita catastale complessiva.
La CTP di Siena, con sentenza n. 257/2/2017, accoglieva il ricorso avverso l’avviso di accertamento opposto, sulla base delle contestazioni inerenti l’individuazione dei valori attribuiti ai pozzi geotermici. Avverso la sentenza di prime cure, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello e E.G.P. S.p.A. presentava appello incidentale, deducendo l’illegittima valorizzazione dei vapordotti, dei carri-ponte e degli alternatori e dei trasformatori da parte della sentenza di primo grado.
La CTR Toscana, con sentenza n. 385/1/2020, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e rigettava parzialmente l’appello principale in quanto riteneva i pozzi geotermici pertinenza delle miniere; includeva nella valorizzazione ai fini della rendita catastale sia il carroponte che i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori in quanto contribuiscono ad assicurare alla centrale autonomia funzionale e reddituale
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo; le società E.G.P. S.p.A. e E.G.P.I. S.r.l. resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro doglianze e depositano memorie in cui danno atto del consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, chiedendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Considerato che
2. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione del R.D. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4 e 10, nonché della L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 1 quinquies, e del D.L. n. 44 del 2005, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); per avere la Regionale assimilato i pozzi di estrazione e reiniezione alle miniere, considerandoli elementi essenziali e seguendo pertanto la stessa sorte delle miniere. Si obietta che l’equiparazione non emerge dal disposto del R.D. n. 1572 del 1931, art. 18, citato dai giudici di appello, trattandosi di norma eccezionale non interpretabile estensivamente; aggiungendo che, al limite, i pozzi geotermici dovrebbero seguire la medesima sorte giuridica della centrale elettrica cui accedono. Si lamenta, infine, l’erronea applicazione del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, che prevede che i fabbricati e le costruzioni stabili delle centrali sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse.
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, le contribuenti lamentano: a) la violazione della L. 11 luglio 1942, n. 843, art. 10, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonché l’erroneità della sentenza censurata in relazione alla illegittima valorizzazione dei vapordotti, in quanto non menzionati dal cit. art. 10 (il quale elenca gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e distribuzione di merci, prodotti e servizi, i binari, gallerie, ponti e simili), assumendo che, peraltro, i vapordotti sono opere esterne al perimetro dell’unità immobiliare, così come di desume anche dalla circolare n. 6/2012 la quale al parg. 3) specifica che nella stima devono essere prese in considerazione solo quelle componenti che ricadono all’interno del perimetro delle unità immobiliari. b) Con il secondo motivo si denuncia violazione della medesima norma rubricata nel primo motivo con riferimento agli alternatori e ai trasformatori, in quanto impianti a valle del generatore della forza motrice e non stabilmente infissi al suolo, facendo leva sulle espressioni utilizzate nella citata Circolare, laddove si afferma che si devono valorizzare le componenti poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse. c) La terza censura reca la deduzione della nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto l’Agenzia aveva impugnato la prima sentenza per l’illegittima esclusione dei pozzi produttivi e di reiniezione, con riferimento al difetto di motivazione dell’avviso, ai costi di produzione ed al deprezzamento per vetustà, mentre le società in via di appello incidentale si erano lamentate della valorizzazione dei vapordotti, trasformatori e alternatori ed invece la CTR si è pronunciata anche sui carriponte che non avevano costituito oggetto del contendere. d) Anche il quarto strumento di ricorso incidentale prospetta la nullità della sentenza ex art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto le società avevano eccepito la sovrastima dei costi di produzione e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione, doglianze respinte dalla CTR perché “considerazioni formulate dalle contribuenti in modo astratto senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella accertata dall’ufficio”. La CTR avrebbe omesso di valutare le risultanze probatorie desumibili dalla perizia tecnica redatta dall’ing. I. che contestava analiticamente la valutazione operata dall’ufficio e trascritte in parte nell’atto di appello incidentale (pagina 48 del controricorso).
4. Il ricorso principale è fondato, assorbita la seconda censura del ricorso incidentale.
Va preliminarmente osservato che il riferimento della CTR alle disposizioni di cui del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 e del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 48, lett. g), e le considerazioni svolte dalle medesime società con riguardo alle miniere e ai pozzi minerari, sono fuorvianti trattandosi qui non di miniere e di pozzi minerari ma di una centrale geotermica e di pozzi geotermici di estrazione di vapori (circostanza pacifica; Vedasì in particolare pagine 1, 2 e 3 del ricorso per cassazione).
4.1 Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica rispetto alla quale, i pozzi oggetto di esame sono funzionali alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse le modalità di funzionamento di un impianto geotermico che appare utile riassumere in questa sede: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terreste) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione fino a 132.000 volt e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina viene riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile.
Si tratta dunque di manufatti con destinazione funzionale ed unitaria ad una attività produttiva, nella specie di energia, per di più quali componenti strutturali essenziali al funzionamento stesso dell’impianto. Analogamente, del resto, devono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell’energia i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento della centrale.
Inconferenti sono i richiami delle società alla giurisprudenza di questa Corte con cui si definiscono costruzioni i manufatti non completamente interrati dato che tale giurisprudenza ha specifico riguardo all’osservanza delle norme sulle distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c., e dalle disposizioni dei regolamenti locali da esso richiamate (essendo i manufatti completamente interrati ovviamente esclusi dal rispetto delle distanze legali).
4.2 Nell’ambito della disciplina catastale la nozione di “immobile urbano” è dettata dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, secondo cui: “si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabilì anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo“. La norma regolamentare del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3, precisa che “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale“.
4.3 In tema di determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche si è formato un costante indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Cass. del 23/05/2018, n. 12791; Cass. del 06/12/2016, n. 24924; Cass. del 2.02.15, n. 3500 ma anche Cass. del 9.11.11, n. 23317 ed altre) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche ed alle relative turbine (nei termini di cui in Corte Cost. 162/08), ha dato rilevanza ai fini della rendita alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, conv. dalla L. 31 maggio 2005, n. 88. Si è così affermato ad esempio che “I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/l-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura” (cfr., tra le tante Cass. del 14.03.2012, n. 4028; Cass. del 21.11.2014, n. 24815 e del 9.10.2019, n. 32861; Cass. del 18/07/2022, n. 22551). Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 (legge di stabilità per l’anno 2015) che ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle “istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”.
4.5 Rileva, altresì, che la presente controversia, avente ad oggetto, in primo luogo, una procedura DOCFA risalente all’anno 2010 ed una rettifica dell’anno 2016, con efficacia dall’anno 2010 al 31.12.2015, è assoggettata al regime previgente all’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità 2016) che ha determinato l’introduzione di un diverso criterio legale di valutazione per le fattispecie in esame, ma solo a decorrere dal 10 gennaio 2016 (per l’orientamento seguito da questa Corte in applicazione del disposto di cui all’ultima parte della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, si veda Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21827 e n. 21828 del 10.08.2020; da n. 2565 a n. 2572 e n. 3753 del 24.11.2021). Costituisce, difatti, principio ormai pacifico che, ai sensi del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, conv., con modif., in L. 31 maggio 2005, n. 88, applicabile ratione temporis, contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti quei componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica. (Vedi Cass. n. del 15/09/2022, n. 27196; Cass. del 16.01.2019, n. 3277).
5. Assumono dunque rilevanza tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica, laddove sia “impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso… che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica” poiché anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass. del 19.02.2015, n. 3354; Cass. del 14.03.2012, n. 4030).
Del tutto inconferente è dunque il rilievo che le contribuenti danno ad una parte della Circolare 6/12 laddove si fa riferimento alle opere a monte del processo produttivo, atteso che la Circolare, normativizzata, include nella valorizzazione anche tutti i componenti funzionalmente connessi al processo produttivo e che rendono possibile il funzionamento dei generatori.
6. Il ricorso principale va dunque accolto, assorbita la seconda censura e il profilo della prima censura del ricorso incidentale, concernente l’inclusione dei vapordotti dal censimento catastale operata dall’ufficio.
7. Quanto all’ulteriore profilo della prima censura del ricorso incidentale avente ad oggetto l’esclusione dal censimento catastale dei vapordotti perché estranei al “perimetro dell’unità immobiliare” si osserva quanto segue.
7.1 Il paragrafo n. 3 della citata circolare dispone quanto segue:” nella stima devono essere prese in considerazione solo quelle componenti che ricadono all’interno del perimetro delle unità immobiliari, rappresentato nelle planimetrie rese disponibili al catasto e redatte nel rispetto delle disposizioni regolanti la materia. Ne consegue, ad esempio, che le parti immobiliari costituite dalle strutture che sorreggono cavi per il trasporto dell’energia devono essere prese in considerazione solo se ricadenti nel mappale oggetto d’esame, il quale rappresenta l’area occupata dall’unità immobiliare. Tale orientamento risulta, peraltro, coerente con la prassi consolidata secondo cui, a titolo esemplificativo, i tralicci e i relativi cavi utilizzati per il trasporto di energia elettrica, nonché i binari utilizzati dalle ferrovie o dalle teleferiche, costituenti le reti di trasporto, non vengono presi in considerazione. I medesimi principi si applicano alle reti stradali, idriche e fognarie, a quelle per il trasporto dati, ai metanodotti, (ecc.). Le reti citate, allorché vige l’obbligo della rappresentazione negli atti del catasto e il censimento in partita speciale, hanno, indipendentemente dalla proprietà, finalità di trasporto di persone, cose, dati, energia e sono poste al servizio dell’intera collettività, godendo di specifiche previsioni di pubblica tutela (procedimenti ablativi o limitativi della proprietà dei suoli interessati)”.
7.2 Nello stesso paragrafo 3 citato, si legge “I recenti interventi del legislatore, che hanno confermato la prassi in merito all’inclusione nella stima catastale dei generatori di energia, inducono a valorizzare tutte quelle ulteriori componenti che, poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse, rendono possibile proprio il funzionamento di detti generatori. Tra queste, i canali adduttori delle acque per il funzionamento delle turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento, utilizzate nelle centrali termoelettriche che, in ogni caso, devono essere rappresentate nella mappa catastale. Tale rappresentazione è prevista solo se dette componenti sono ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini, e la loro menzione nella stima è prevista, proprio perché costituiscono impianti funzionali al processo produttivo. Del pari, sono oggetto di stima le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centrali termoelettriche. Devono essere ugualmente presi in considerazione gli aerogeneratori (rotori e navicelle) degli impianti eolici, nonché i pannelli e gli inverter degli impianti fotovoltaici. Le costruzioni e gli impianti accessori menzionati devono essere presi in considerazione anche se posti su suolo pubblico, in ossequio alle previsioni della L. 11 luglio 1943, n. 843, art. 10. Sulla base di quanto rappresentato, devono altresì essere inclusi nella stima catastale, gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’unità immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili. Parimenti, sono incluse nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell’unità immobiliare che contribuiscono ad assicurare alla stessa una autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione (ad esempio i grandi trasformatori)”.
8. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: dalla lettura combinata delle due parti del paragrafo 3) della Circolare 6/2012 risulta evidente che sono esclusi dalla rendita catastale solo le componenti esterni al perimetro dell’unità immobiliare che non contribuiscono alla valorizzazione della rendita catastale (come i tralicci, cavi e simili) (v. Cass. 9947 del 13.04.2023, in motiv.). Al contrario gli impianti che “rendono possibile” la produzione di energia vanno inclusi nella rendita catastale indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, purché ubicati nel territorio nazionale ed anche se collocati su suolo pubblico. Ne consegue che i vapordotti – in quanto componenti indispensabili al funzionamento della centrale elettrica, come ampiamente esposto in precedenza – devono essere inclusi nella valorizzazione della rendita per le annualità antecedenti alla novella legislativa del 2015 (Cass. 6970/2023, in motiv.; Cass. 9947/2023, in motiv.).
9. Deve altresì essere respinto il terzo motivo del ricorso incidentale.
Vale osservare, come in realtà, l’Agenzia delle Entrate ha con l’atto di appello incidentale riproposto tutte le censure già sollevate nel primo grado, con riferimento a tutte le componenti della Centrale escluse dalle contribuenti, sia richiamandosi espressamente alle controdeduzioni depositate dianzi alla CTP, sia, nel contestare l’assimilazione dei pozzi geotermici alle miniere, operare un richiamo alle pronunce di legittimità con riferimento a tutte le costruzioni funzionali alla centrale elettrica.
In ogni caso, la valutazione della base imponibile ha ad oggetto l’accertamento dei componenti dell’impianto ed il giudice non e’, quindi, vincolato alle domande delle parti, con la conseguenza che non viola l’art. 112 c.p.c., la sentenza della Corte territoriale che determini la rendita stimata dall’Agenzia, pur non avendo l’ente finanziario dedotto in giudizio alcuna argomentazione specifica rispetto ai carriponte, ciò in quanto la rideterminazione della rendita disposta dall’ufficio si fonda sulla Docfa presentata dalle società con riferimento alla centrale geotermica, da cui erano stati esclusi i componenti, quali i pozzi, vapordotti, carri ponte, alternatori. Pertanto, la decisione del giudice che, indipendentemente, non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’Ufficio nell’avviso di rettifica, rettifichi o valuti la rendita così come determinata nell’atto di accertamento impugnato, a fronte della richiesta del contribuente di annullamento dell’atto impositivo per motivi non formali, ma sostanziali, non è affetta da vizio di ultrapetizione, qualora il giudice si ponga all’interno del perimetro tracciato dall’atto di accertamento, mentre resta preclusa la rideterminazione del reddito con metodo diverso da quello usato dall’Amministrazione finanziaria (Cass. 22400 del 22/10/2014; Cass. 9227 del 04/04/2023 e Cass. 4369 del 10/02/2022, in materia di stima dei fondi espropriati).
10. L’ultimo strumento di ricorso incidentale condizionato non supera il vaglio di ammissibilità.
Va preliminarmente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016). A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole – sulla base degli elementi hinc et inde dedotti – diversamente da come dedotto dalla società contribuente come di seguito illustrato.
La censura va, dunque, ritenuta inammissibile, in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 c.p.c., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità.
La Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue: “Anche il motivo concernente l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio… “; il relativo capo avrebbe potuto essere, eventualmente, censurato sotto il profilo del vizio di apparente motivazione, ma non come omessa valutazione della perizia.
Va invero, ribadito che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009).
Vieppiù, va evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui le società ricorrenti in via incidentale hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese.
In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale e la sentenza va cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto – atteso che le stesse controricorrenti, a pagina 5 del controricorso, hanno indicato le ragioni della impugnazione dell’avviso di rettifica nella illegittima valorizzazione dei vapordotti, alternatori, trasformatori, dello scavo dei pozzi, l’erronea determinazione del deprezzamento di detti impianti e dunque della relativa rendita catastale, ma sempre con riferimento ai beni in contestazione – sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso originario della parte contribuente, non dovendosi officiare il giudice di merito dell’esame di ulteriori questioni, avendo le società dedotto con il ricorso incidentale, qui respinto o dichiarato inammissibile, tutte le difese svolte nel giudizio di merito(come indicate nel controricorso).
9. Sussistono i presupposti, tenuto conto della evoluzione normativa e giurisprudenziale per compensare le spese di lite.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate; respinge il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delle società contribuenti;
– Compensa le spese dell’intero giudizio;
– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38301 - I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2385 - I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 luglio 2020, n. 14042 - I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastagli…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38301 - E' rimesso al giudice del merito l’accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea…
- Centrali eoliche - Determinazione della rendita catastale - Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno dell’aerogeneratore - Ulteriori chiarimenti - Circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il potere di disapplicazione delle sanzioni per vi
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…
- Legittimo il licenziamento per frasi o commenti of
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositat…
- E’ possibile esercitare l’opzione, da
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12395 depositata…
- Il legale rappresentante indagato del reato presup
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13003 depositata il 2…
- Ammissibile l’impugnazione incidentale tardi
La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 8486 depositata il 28…