AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 460 del 13 novembre 2023
Credito d’imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico-ricettivo, ex articolo 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 – Indebito recupero tramite compensazione con un debito IVA non sussistente
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La [ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.
L’istante, con l’intento di eseguire presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori, volti ad incrementarne l’efficienza energetica, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, in data […] febbraio 2022 ha inviato apposita istanza al Ministero del Turismo.
A seguito di decreto di concessione dei benefici in parola del […] giugno 2022, l’istante è risultata assegnataria di euro […], di cui euro […] a titolo di contributo a fondo perduto ed euro […] a titolo di credito d’imposta.
L’istante, riferisce di aver interpellato il Ministero del Turismo in merito alle modalità di cessione del credito d’imposta e, al contempo, di avere difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 «considerando i tributi compensabili e dovuti dalla stessa all’erario».
Ciò premesso, l’istante chiede se sia possibile utilizzare il credito in parola «in compensazione, con il versamento di iva non effettivamente dovuta nel corso dell’esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa da parte dell’amministrazione finanziaria. […]
Se l’impostazione viene condivisa dall’Amministrazione, si chiede se il codice causale del rimborso da inserire in Dichiarazione Iva per la richiesta di rimborso risulti essere il n. 8, ovvero altra causale».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene «di poter chiedere a rimborso l’eccedenza Iva versata in compensazione mediante modello F24 con credito d’imposta spettante per gli interventi eseguiti ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 novembre 2021 n. 152 e dalla normativa vigente».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, si evidenzia che la presente risposta fornisce esclusivo riscontro al quesito posto concernente le modalità per ”recuperare” il credito d’imposta maturato a fronte di interventi posti in essere da soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo, quando ne sia impossibile la compensazione per incapienza d’imposta a debito. Non si entra, invece, nel merito della concreta spettanza del credito medesimo e sulla possibilità di una sua eventuale cessione, trattandosi di aspetti rimessi alla competenza del Ministero del Turismo, rispetto ai quali, peraltro, l’istante non pone alcun dubbio interpretativo.
L’articolo 1, ai commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta e/o di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che operano nel settore turistico-ricettivo elencati al comma 4 della medesima norma commisurato alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di cui al successivo comma 5.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’agevolazione in parola, il comma 8 stabilisce che «Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. […] Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. […]».
Con avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta in oggetto all’articolo 9 è stato chiarito che il credito di imposta è utilizzabile «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», sicché, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
Ciò premesso, con riferimento allo specifico quesito sottoposto alla scrivente, non può essere condivisa la soluzione prospettata dall’istante, con cui si propone di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, secondo cui «Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.».
Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l”’invenzione” di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone ”arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.