La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 41602 depositata il 13 ottobre 2023, intervenendo in tema di sequestro preventivo, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla defini zione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motiva zione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01). …”
I giudici di legittimità precisano che “… premesso che non rileva ai fini della motivazione sul periculum in mora la circostanza che si tratti, nella specie, di un sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto, rappresentato dal denaro sequestrato (essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente – nella specie relativa al delitto di cui all’art. 452-bis, comma 2, cod. pen. -, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario: tra le tante, con riferimento alla confisca obbligatoria tributaria, si v. Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284313 – 01) …”
Per il supremo consesso il Tribunale del riesame a posto una giustificazione argomentativa non sufficiente a fondare la configurabilità del periculum la motivazione sulla cui sussistenza, come chiarito dalle Sezioni Unite “Ellade” “… deve prevedere l’esplicita specificazione delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa (nella specie, il denaro), suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l’immediata apprensione, stante il rischio che la confisca possa successivamente divenire impraticabile.
La ratio della misura è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Operando un parallelismo con l’istituto del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., l’indicata sentenza ha inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedi mento definitorio del giudizio». …”
Pertanto per la Suprema Corte non avendo, il Tribunale del riesame, adeguatamente precisate (se non con un generico riferimento alla fungibilità del denaro, oggetto del sequestro, che renderebbe in sostanza sussistente in re ipsa il requisito del periculum ogniqualvolta ad essere sequestrato fosse una somma di denaro, motivazione che già questa Corte ha ritenuto non sufficiente per giustificare l’ablazione funzionale ad un sequestro conservativo, principio applicabile per identità di ratio anche a quello preventivo, essendosi affermato che il “periculum in mora” non può essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identifichi in un’ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione: Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252865), le ragioni di attuale sussistenza di una situazione di periculum tale da rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
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