MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 31 ottobre 2023
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l’ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
etileneossinitazene (denominazione comune);
2-«2-[(2,3-diidro-1-benzofuran-5-il)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il»-N,N-dietiletan-1-ammina (denominazione chimica);
analogo di etonitazene diidrobenzofurano (altra denominazione);
3′-desossi-3′,4′-metilenediossinitazene (altra denominazione);
diidrofuronitazene (altra denominazione);
tetraidrofuranitazene (altra denominazione);
iso-3-MMC (denominazione comune);
1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-2-one (denominazione chimica);
1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)-2-propanone (altra denominazione);
1-(metilammino)-1-(m-tolil)propan-2-one (altra denominazione);
1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)acetone (altra denominazione);
iso-3-metilmetcatinone (altra denominazione);
N-pirrolidinil-3,4-DMA (denominazione comune);
1-[2-(3,4-dimetossifenil)-1-metiletil]-pirrolidina) (denominazione chimica);
1-(1-(3,4-dimetossifenil)propan-2-il)pirrolidina (altra denominazione);
N-pirrolidinil-DMA (altra denominazione);
N-pirrolidinil-3,4-dimetossiamfetamina (altra denominazione);
N-pirrolidinil-dimetossiamfetamina (altra denominazione).
2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l’ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
rilmazafone (denominazione comune);
5-[[(2-amminoacetil)ammino]metil]-1-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazolo-3-carbossammide (denominazione chimica);
450191-S (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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