PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1040 del 10 novembre 2023

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Art. 1

Modifiche all’art. 9, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023

1. Il comma 1 dell’art. 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 è sostituito dal seguente:

«1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.».