CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31202 depositata il 9 novembre 2023
Tributi – Avviso di accertamento – IVA – Operazioni non imponibili – Vendita a clienti U.E. ed extra U.E. di stampi in ghisa necessari alla successiva produzione di manufatti/getti forniti ai medesimi clienti – Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 186 a 202) – Definizione della controversia – Cessata materia del contendere – Estinzione
Rilevato che
l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla F.C. CAV. B. S.P.A. un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta (…), conseguenti ad operazioni ritenute – al contrario – non imponibili dalla contribuente;
che quest’ultima impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 541/2019, accolse il ricorso;
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 136/07/22, depositata il 28/01/2022 rigettò il gravame osservando – per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio – come la complessa operazione negoziale oggetto di accertamento e, cioè, la realizzazione e vendita, a clienti U.E. ed extra U.E., di stampi in ghisa necessari alla successiva produzione di manufatti/getti forniti ai medesimi clienti, con consegna degli stampi – e, quindi, loro fuoriuscita dal territorio nazionale – solo al termine della produzione, debba considerarsi come “un unico e complesso rapporto contrattuale che può dirsi concluso solo con il definitivo esaurirsi della produzione dei beni realizzati con quegli stampi” (cfr. sentenza impugnata, p. 3), come emergente dalla circostanza per cui gli stampi in questione, una volta venduti ai clienti stranieri, transitano nella proprietà di questi ultimi, i quali in ogni momento possono porre fine alla produzione dei getti da parte della società contribuente, ottenendo da questa (come, peraltro, documentalmente dimostrato in relazione ad altri contratti, diversi da quelli sottesi all’accertamento e rispetto ai quali la produzione era terminata) la consegna degli stampi medesimi;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la F.C. CAV. B. S.P.A., la quale ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
Rilevato che
la società controricorrente ha depositato telematicamente (in data 4.10.2023) istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella L. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate ed effettuando il pagamento dell’intero importo dovuto in un’unica rata;
che la L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 186, come modificato dal D.L. n. 34 del 2023, art. 20, comma 1, lett. c, dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2“, mentre il successivo art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata“;
Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 198 L. cit. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata, in relazione all’analoga disciplina dettata dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, del conv. con mod. dalla L. n. 136 del 2018);
che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01);
che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01) – norma, peraltro, comunque non applicabile nella specie, per essere la parte ricorrente un’amministrazione dello Stato ammessa al beneficio della prenotazione a debito (Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv. 638714-01).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
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