MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 26 settembre 2023

Modifiche dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «decreto interministeriale»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione del 12 novembre 2021, recante «Modifica dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 288 del 3 dicembre 2021;

b) «SUAP»: lo sportello unico per le attività produttive istituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

c) «gruppo tecnico»: il gruppo tecnico di cui all’art. 5, commi 3, 4 e 5, dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

d) «AgID»: l’Agenzia per l’Italia digitale, istituita dall’art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

e) «Ministri»: il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la pubblica amministrazione;

f) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all’art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

g) «Unioncamere»: l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all’art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

h) «Catalogo»: il Catalogo del sistema informatico degli sportelli unici, di cui all’art. 11 dell’allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 2

Approvazione delle specifiche tecniche

1. In attuazione della disposizione di cui all’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale sono approvate le specifiche tecniche riportate nell’allegato «Specifiche tecniche» al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Le specifiche tecniche, che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sono attuate entro dodici mesi dalla comunicazione da parte di Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, dell’operatività del Catalogo.

Art. 3

Gruppo tecnico

1. In conformità all’art. 2, comma 2, del decreto interministeriale, il gruppo tecnico provvede al costante aggiornamento delle specifiche tecniche di cui all’allegato al presente decreto, in conseguenza delle evoluzioni normative e tecnologiche e delle variazioni determinate da esigenze operative, stabilendone altresì i tempi di attuazione non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione.

1-bis. Oltre a quanto definito al comma 1, il gruppo tecnico provvede, altresì, al monitoraggio dell’attività di registrazione delle componenti informatiche front-office SUAP, back-office SUAP e enti terzi garantita dalla componente Catalogo del sistema informatico degli sportelli unici e, a tal fine, il soggetto gestore di cui all’art. 4, comma 1, presenta al gruppo tecnico, con cadenza semestrale, una reportistica inerente alle richieste di registrazione pervenute e il relativo esito.

1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 1-bis, il gruppo tecnico può avvalersi di ulteriori soggetti in possesso di competenze su temi specifici.

2. Il gruppo tecnico si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione dell’AgID ovvero su richiesta di uno dei Ministri o di almeno due componenti.

3. Il gruppo tecnico opera per quattro anni e può essere prorogato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

4. Il gruppo tecnico provvede alle attività di cui al comma 1 del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti il gruppo tecnico e gli ulteriori soggetti in possesso di competenze su temi specifici consultati ai sensi del comma 1-ter non percepiscono alcun emolumento, nè alcuna indennità, nè alcun gettone, nè altro compenso comunque denominato.

Art. 4

Gestione e popolamento del Catalogo

1. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio e per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all’art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, realizza e gestisce la componente informatica del Catalogo nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’allegato al presente decreto.

2. Per quanto di rispettiva competenza, il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi SUAP provvedono, sotto la propria responsabilità e mantenendo la titolarità dei contenuti inseriti, al popolamento iniziale e al successivo costante aggiornamento dei contenuti del Catalogo secondo quanto previsto nel capitolo 9 delle specifiche tecniche di cui all’allegato al presente decreto.

3. I nuovi contenuti del Catalogo e degli artefatti, parte integrante delle specifiche tecniche, sono subordinati, ove previsto, alla definizione di accordi o intese ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di popolamento iniziale del Catalogo, con riferimento alla modulistica standardizzata, restano validi gli accordi e le intese già adottati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5

Disponibilità e accessibilità dei dati

1. Alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 4, comma 2, è garantita, conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato al presente decreto, la disponibilità dei dati del Catalogo e dei dati delle amministrazioni certificanti in termini di neutralità tecnologica e funzionale, massima accessibilità tecnologica e semantica, nel rispetto dei vincoli di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, massima granularità, comunque non inferiore a quella con cui l’informazione o il dato sono stati acquisiti, assenza di vincoli, oneri o filtri di qualsivoglia natura.

Avvertenza:

L’allegato «Specifiche tecniche» del decreto è consultabile al seguente link:

https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-19-settembre-2023-suap-specifiche-tecniche.