MINISTERO della DIFESA – Decreto ministeriale del 22 novembre 2023
Individuazione dei corsi di particolare livello tecnico-professionale per i marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, la cui partecipazione comporta l’ulteriore ferma di anni cinque
Art. 1
Corsi di particolare livello tecnico per i marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all’art. 972, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, sono di seguito individuati:
a) corso interforze, della durata di diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica cyber di secondo livello, rilasciata dal Centro alti studi della difesa;
b) corsi erogati dalle singole Forze armate, della durata non inferiore a diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica cyber di secondo livello.
Art. 2
Corsi di particolare livello tecnico per i marescialli della Marina militare
1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all’art. 972, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo marescialli della Marina, sono di seguito individuati:
a) corso di formazione per operatori di volo, di durata superiore a sei mesi se svolto in Italia, ovvero di quattro mesi, se svolto all’estero.
Art. 3
Corsi di particolare livello tecnico per i marescialli dell’Aeronautica militare
1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all’art. 972, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo marescialli dell’Aeronautica militare, sono di seguito individuati:
a) corsi per il conseguimento delle professionalità legate al settore della sperimentazione, di durata superiore a sei mesi se svolto in Italia, ovvero quattro mesi, se svolto all’estero;
b) corso per il conseguimento della licenza di manutentore di aeromobili in applicazione delle disposizioni normative di settore di livello nazionale e internazionale.
Art. 4
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro della difesa 1° luglio 2021 è abrogato.
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