INAIL – Nota n. 12460 del 7 dicembre 2023
Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023 – Proroga della ripresa dei versamenti – Decreto-Legge 132/2023 convertito nella legge 170/2023
Si fa seguito alla circolare 24 luglio 2023 n. 33 e alla nota 1 agosto 2023 prot. n. 8216 per comunicare che la legge 27 novembre 2023 n. 170, di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 132, all’articolo 3, comma 2 quater ha disposto che “All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «20 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2023»”.
Pertanto, la ripresa dei versamenti, da effettuare in un’unica soluzione senza l’aggiunta di sanzioni e interessi, dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, è stata prorogata dal 20 novembre 2023 all’11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma (NOTA 1).
Si ricorda che, secondo la norma agevolativa, possono beneficiare della sospensione tutti coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 100/2023 e che hanno provveduto ad effettuare l’apposita comunicazione come previsto al paragrafo C. Versamenti sospesi della circolare n. 33/2023.
La proroga si applica a tutti i titoli in scadenza nel periodo di sospensione ovvero ai titoli in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 e alle rate del piano di ammortamento della rateazione concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989 ricadenti nello stesso periodo già oggetto di sospensione.