MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 29 novembre 2023

Disposizioni attuative della social card

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative ed applicative dell’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’art. 2, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, nonché le disposizioni attuative dell’articolo 2, comma 1, primo periodo, e commi 2 e 3, dello stesso decreto-legge.

Art. 2

(Risorse impiegate)

1. La misura di sostegno si attua mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

2. Le somme sono rese disponibili da Poste Italiane S.p.A. sulla Carta “Dedicata a te” – social card, prevista dal decreto ministeriale 19 aprile 2023, attraverso l’operatività sul conto corrente postale, autorizzato ai sensi dell’articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 15 dicembre 2023.

Art. 3

(Destinatari del beneficio)

1. Destinatari del beneficio economico aggiuntivo sono i nuclei familiari in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ai 15.000 euro, inclusi negli elenchi elaborati da INPS, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2023, consolidati all’esito dell’applicazione dei Messaggi INPS n. 2188 del 13 giugno 2023, n. 2373 del 26 giugno 2023, n. 2723 del 19 luglio 2023 e n. 3005 del 24 agosto 2023, e trasmessi a Poste Italiane S.p.A.

Art. 4

(Ammontare ed utilizzo del beneficio)

1. Ai fini dell’articolo 1 del presente decreto, il contributo di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2023, pari a € 382,50, è integrato di ulteriori € 77,20. Il contributo è concesso per singolo nucleo familiare ed è erogato tramite ricarica della Carta prevista dal medesimo decreto ministeriale.

2. Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

3. Poste Italiane S.p.A., per il tramite della controllata PostePay, abilita la Carta agli acquisti dei beni indicati al comma 2 con l’utilizzo delle ulteriori risorse aggiuntive stanziate dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

Art. 5

(Consegna e utilizzo delle Carte non ritirate e utilizzate)

1. Poste Italiane S.p.A., in attuazione delle previsioni della Convenzione prot. MASAF n. 317881 del 19 giugno 2023, provvede a consegnare, attraverso gli uffici postali abilitati al servizio, la Carta ai beneficiari inclusi negli elenchi elaborati da INPS, che non sono riusciti a ritirare la Carte o a effettuare un primo pagamento entro il termine previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2023 per ragioni a loro non imputabili.

2. La Carta di cui al comma 1 è comprensiva:

a) dell’importo di € 382,50 stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 2023;

b) dell’importo di € 77,20 stabilito dall’articolo 4 del presente decreto.

3. La Carta non è fruibile, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024.

Art. 6

(Termine finale di utilizzo delle somme e disposizioni sui residui)

1. Le somme accreditate ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 15 marzo 2024.

2. Poste Italiane S.p.A., entro il 30 marzo 2024, trasmette al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero dell’economia e delle finanze, una rendicontazione finale delle risorse utilizzate ai sensi del presente decreto, distinte per tipologia di spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

3. Poste Italiane S.p.A., entro il 15 aprile 2024, effettua un monitoraggio delle risorse residue di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 e ne informa il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. All’esito del monitoraggio di cui al comma 3, Poste Italiane S.p.A., entro il 15 maggio 2024, provvede a riaccreditare, sul conto corrente postale intestato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la misura di sostegno, le risorse di cui al comma 3, che sono riutilizzate, rispettivamente, per le finalità di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7

(Proroga della convenzione con Poste Italiane S.p.A.)

1. Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla proroga della convenzione in essere con Poste Italiane S.p.A, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 8

(Modalità e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa)

1. I piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa si attuano attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori della Carta “Dedicata a te” – social card.

2. Con apposita Convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono disciplinate condizioni e modalità operative di accreditamento per le imprese autorizzate alla vendita di carburanti che, a seguito della pubblicazione del presente decreto, intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa di cui al comma 1.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), si provvede a valere sulle risorse residue, e nel limite delle stesse, di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2023, accertate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8. Tali risorse sono interamente destinate alle finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del presente decreto. Ai sensi del primo periodo è conseguentemente abrogato l’articolo 8, comma 2, del menzionato decreto e non si dà luogo alla restituzione di somme già accreditate.

2. Agli oneri di cui agli articoli 4 e 5, comma 2, lett. b), si provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

3. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 2, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.