MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 27 ottobre 2023
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Articolo 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani – Annualità 2023
Articolo 1
(Riduzione dei premi per gli artigiani)
1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 4,99% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2023.
Articolo 2
(Risorse economiche)
1. Le economie, eventualmente generate dall’applicazione dell’articolo 1, sono destinate ad incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.
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- Riduzione dei premi per gli artigiani annualità 2023 ex articolo 1, commi 780 e 781, Legge 296/2006 - Pubblicazione decreto interministeriale 27 ottobre 2023 - INAIL - Nota n. 13166 del 19 dicembre 2023
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