INPS – Messaggio n. 4568 del 19 dicembre 2023

Differimento dei termini relativi al versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, disposto con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

  1. Premessa

A seguito degli eventi calamitosi verificatisi, in data 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che con specifico riferimento alle richiamate province, introduce disposizioni che prevedono il differimento dei termini per gli adempimenti e il versamento dei tributi e dei contributi.

Nel dettaglio, l’articolo 21-bis del decreto-legge n. 145/2023, introdotto dalla richiamata legge di conversione, prevede, al comma 2, che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023.

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti circa i versamenti contributivi oggetto del predetto differimento dei termini.

  1. Differimento al 18 dicembre 2023 dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023

Il differimento in commento riguarda i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni ubicati nelle province in oggetto, indicati nell’allegato A al medesimo decreto-legge n. 145/2023 (cfr. l’Allegato n. 1), e rientranti nelle seguenti categorie:

– i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);

– i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);

– i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione, come sopra anticipato, di sanzioni e interessi.

La disposizione in argomento – applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei Comuni di cui al citato allegato A – riguarda i versamenti afferenti a:

– dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;

– contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;

– contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023;

– contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;

– per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.

Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in trattazione, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati (cfr. l’art. 21-bis, comma 4, del decreto-legge n. 145/2023).

Allegato 1

Allegato A

(articolo 21-bis, comma 1)

N.NOMECODICE COMUNEPR
1BARBERINO DI MUGELLO48002FI
2BORGO SAN LORENZO48004FI
3CALENZANO48005FI
4CAMPI BISENZIO48006FI
5CAPRAIA E LIMITE48008FI
6CERRETO GUIDI48011FI
7EMPOLI48014FI
8FIRENZUOLA48018FI
9FUCECCHIO48019FI
10MARRADI48026FI
11MONTELUPO FIORENTINO48028FI
12PALAZZUOLO SUL SENIO48031FI
13SCARPERIA E SAN PIERO48053FI
14SESTO FIORENTINO48043FI
15SIGNA48044FI
16VINCI48050FI
17VICCHIO48049FI
18COLLESALVETTI49008LI
19LIVORNO49009LI
20ROSIGNANO MARITTIMO49017LI
21BIENTINA50001PI
22CALCINAIA50004PI
23CASCIANA TERME LARI50040PI
24CASCINA50008PI
25CASTELFRANCO DI SOTTO50009PI
26CHIANNI50012PI
27CRESPINA LORENZANA50041PI
28FAUGLIA50014PI
29MONTOPOLI IN VAL D’ARNO50022PI
30PISA50026PI
31PONSACCO50028PI
32PONTEDERA50029PI
33SAN GIULIANO TERME50031PI
34SAN MINIATO50032PI
35SANTA CROCE SULL’ARNO50033PI
36SANTA MARIA A MONTE50035PI
37VECCHIANO50037PI
38CANTAGALLO100001PO
39CARMIGNANO100002PO
40MONTEMURLO100003PO
41POGGIO A CAIANO100004PO
42PRATO100005PO
43VAIANO100006PO
44VERNIO100007PO
45AGLIANA47002PT
46BUGGIANO47003PT
47CHIESINA UZZANESE47022PT
48LAMPORECCHIO47005PT
49LARCIANO47006PT
50MARLIANA47007PT
51MASSA E COZZILE47008PT
52MONSUMMANO TERME47009PT
53MONTALE47010PT
54MONTECATINI TERME47011PT
55PESCIA47012PT
56PIEVE A NIEVOLE47013PT
57PISTOIA47014PT
58PONTE BUGGIANESE47016PT
59QUARRATA47017PT
60SAN MARCELLO PITEGLIO47024PT
61SERRAVALLE PISTOIESE47020PT
62UZZANO47021PT