IVASS – Provvedimento n. 141 del 19 dicembre 2023

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all’articolo 6 del provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018

Art. 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determina dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell’esercizio 2024, ai sensi dell’art. 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all’art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all’art. 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell’esercizio 2024 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;

b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L’IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l’intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;

b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

a) 0,199044887 per la macroclasse «Autoveicoli»-Antifrode;

b) 0,000078090 per la macroclasse «Autoveicoli»-Costo cose Z1;

c) 0,000059331 per la macroclasse «Autoveicoli»-Costo cose Z2;

d) 0,000076890 per la macroclasse «Autoveicoli»-Costo cose Z3;

e) 0,000071018 per la macroclasse «Autoveicoli»-Costo persone;

f) 0,347900375 per la macroclasse «Autoveicoli»-Dinamica;

g) 0,026960390 per la macroclasse «Autoveicoli»-Velocità di liquidazione;

h) 0,000004957 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli»-Costo persone;

i) 0,025978785 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli»-Velocita’ di liquidazione.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2024.