AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – Articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

L’articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha stabilito che “La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.”.

Pertanto, nelle tabelle che seguono sono indicati i nuovi importi del canone dovuto per l’anno 2024 per le varie casistiche, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016, a cui si rinvia per quanto non previsto dalla presente risoluzione.

In particolare, nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone complessivo per il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1) e per i nuovi abbonamenti (tabella 2), per l’anno 2024.

Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato

Fonte: Sportello SAT – importi in euro
Periodicità del pagamentoCanone complessivo
Annuale70,00
Semestrale35,73
Trimestrale18,62

Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato

Fonte: Sportello SAT – importi in euro
PeriodoCanone complessivo
Gennaio-giugno35,73
Febbraio-giugno30,13
Marzo-giugno24,53
Aprile-giugno18,93
Maggio-giugno13,32
Giugno7,73
Gennaio-dicembre70,00
Febbraio-dicembre65,75
Marzo-dicembre60,15
Aprile-dicembre54,55
Maggio-dicembre48,94
Giugno-dicembre43,35
Luglio-dicembre37,74
Agosto-dicembre32,14
Settembre-dicembre26,54
Ottobre-dicembre20,94
Novembre-dicembre15,33
Dicembre9,74

Nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale, per le utenze già attive al 1° gennaio 2024 (tabella 3) e per le nuove attivazioni che avverranno nel corso del 2024 (tabella 4), in funzione del mese di attivazione (NOTA 1).

Tabella 3. Rate di addebito del canone per le utenze già attive

Fonte: Sportello SAT – importi in euro
Attivazione utenzaN. rateImporto della rataImporto totaleCodice
Attiva al 1⁰ gennaio107,0070,00A01

Tabella 4. Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione

Fonte: Sportello SAT – importi in euro
Attivazione utenzaN. rateImporto della rataImporto totaleCodice
Gennaio107,0070,00A01
Febbraio97,3165,75A02
Marzo87,5260,15A03
Aprile77,7954,55A04
Maggio68,1648,94A05
Giugno58,6743,35A06
Luglio49,4437,74A07
Agosto310,7132,14A08
Settembre213,2726,54A09
Ottobre (*)120,9420,94A10
Novembre (*)115,3315,33A11
Dicembre (*)19,749,74A12

(*) da addebitare in unica soluzione nella prima rata dell’anno 2025 (NOTA 2).

Nella tabella 5 è indicato l’importo delle rate, sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni, nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre del 2024.

Tabella 5. Rate di addebito del canone dovuto per il primo semestre

Fonte: Sportello SAT – importi in euro
Mese attivazioneN. rateImporto della rataImporto totaleCodice
Gennaio65,9635,73S01
Febbraio56,0330,13S02
Marzo46,1324,53S03
Aprile36,3118,93S04
Maggio26,6613,32S05
Giugno17,737,73S06

– Note –

(1) Ai sensi dell’articolo 4 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, l’obbligo di pagamento decorre “dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre”. Si ricorda che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 del citato Regio decreto-legge n. 246 del 1938, la detenzione di un apparecchio televisivo è presunta nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

(2) In base all’articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 13 maggio 2016, n. 94, “In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo, secondo quanto previsto al comma 1, dall’impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto.”.