La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30418 depositata il 2 novembre 2023, intervenendo in tema di mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio in pausa pranzo nel pubblico impiego, ha ribadito che “… nell’interpretare il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall’altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016). …”
La vicenda ha riguardato una dipendente di un istituto scolastico che era stata licenziata per essersi allontanata in cinque diverse occasioni dal luogo di lavoro, durante la pausa pranzo, senza strisciare il badge né in uscita né al rientro. La dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito respingeva il ricorso con il quale la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento disciplinare che le era stato irrogato dal MIUR . La dipendente proponeva appello avverso la decisione del giudice di prime cure. La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la decisione di appello la dipendente proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità nel rigettare le doglianze della lavoratrice hanno affermato che conditio sine qua non per l’integrazione dell’illecito disciplinare è che la condotta deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro.
Il Supremo consesso ha ribadito “… (Cass. n. 17600 del 2021) che il legislatore del 2009, con il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento. …”
Inoltre i giudici di piazza Cavour evidenziano come sia stato già affermato “… che (Cass. n. 22075 del 2018) l’introduzione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1-bis (avvenuta con il d.lgs. n. 116 del 2016) non ha portata innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del concetto di “falsa attestazione di presenza”.
È falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio. Nell’eventuale contrasto tra legge e contrattazione collettiva prevale – in quanto imperativa – la disciplina legale, anche se meno favorevole al lavoratore. …”
Nella sentenza in commento è stata precisato “… (Cass., n. 18326 del 2016) che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell’elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta. …”
Pertanto per i giudici della Suprema Corte l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.