INPS – Messaggio n. 81del 9 gennaio 2024
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2024 – 2025
Con la determinazione commissariale n. 116 del 28 dicembre 2023 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2024 – 2025 (Allegato n. 1).
La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2024 – 2025 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e Sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it, utilizzando il modulo allegato al presente messaggio (Allegato n. 2).
I pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile al seguente percorso: “Home” > “Avvisi, Bandi e Fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Allegato 1
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED IL CAF ………………..……………. PER L’ATTIVITA’ RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE ISEE PER GLI ANNI 2024 – 2025
Art. 1
Oggetto della Convenzione
1. L’INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3, co. 3, lettera d), del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati CAF, il servizio per l’alimentazione del sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Art. 2
Contenuto del servizio
1. L’INPS concorda con i CAF le seguenti modalità per lo svolgimento del servizio nei confronti dell’utenza:
a) formulazione al dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, delle domande necessarie per l’individuazione dell’indicatore/degli indicatori da calcolare, in modo da privilegiare la compilazione di un’unica dichiarazione sostitutiva unica (di seguito denominata “DSU”) riportante il calcolo di tutti gli ISEE di suo interesse;
b) assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, durante la compilazione, anche in via telematica, dei moduli di DSU con l’esame della eventuale documentazione utile ai fini del calcolo degli ISEE.
L’attività di assistenza riguarderà anche la compilazione di appositi moduli, a seguito della rilevazione, nell’attestazione, di omissioni o difformità nei dati autodichiarati ovvero di inesattezze nei dati forniti da INPS ed Agenzia delle entrate;
c) ricezione e verifica della completezza delle DSU previste dall’art. 10, comma 4, del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e secondo il modello tipo contenuto nel Decreto del 31 dicembre 2019, n. 497 adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito denominato “D.M.”);
d) controllo dell’identità dei soggetti di cui alla lettera a) e conservazione della copia dei relativi documenti di riconoscimento;
e) controllo del codice fiscale del singolo dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, tramite l’interrogazione dell’apposita banca dati telematica dell’Agenzia delle Entrate (SIATEL o altri strumenti disponibili) o mediante utilizzo della tessera sanitaria, fatte salve le ipotesi in cui la trasmissione della DSU avvenga attraverso la cooperazione applicativa;
f) acquisizione di specifico mandato sottoscritto dai soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
1. assistenza nella compilazione della DSU;
2. ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
3. trasmissione della DSU all’INPS;
4. rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate;
5. accesso alla “lista dichiarazioni”, messa a disposizione dall’INPS, per controllare l’esistenza di altra/e DSU, riferita/e al proprio nucleo familiare anche presso enti diversi;
6. accesso alla “lista dichiarazioni” al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori;
7. richiesta all’INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE.
Le attività di cui ai punti 4,5,6 e quella relativa all’acquisizione della DSU, saranno fornite anche mediante la cooperazione applicativa.
Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può conferire mandato al CAF solo per lo svolgimento delle attività di cui ai numeri 1,2,3 della presente lettera.
Al predetto mandato dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del mandante, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 8, co. 3, della presente Convenzione, la dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
g) acquisizione di specifica delega sottoscritta dal dichiarante in favore di un soggetto terzo, anche estraneo al nucleo familiare, a richiedere al CAF lo svolgimento di una o più delle attività illustrate nei numeri da 1 a 7 della precedente lettera f).
L’attività di assistenza di cui alla lettera f), punto 1 non contempla anche l’effettiva sottoscrizione della DSU da parte del delegato.
Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può delegare in favore di un soggetto terzo solo le attività di cui ai numeri 1,2,3 della precedente lettera f).
Alla predetta delega dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del delegante e del terzo, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7 della precedente lettera f), ed in conformità a quanto previsto dall’art. 8, co. 3, della presente Convenzione, la dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo delegante, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
h) rilascio al dichiarante o a suo delegato di:
1. ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU, recante l’identificazione del CAF, la firma dell’operatore nonché l’impegno a trasmettere al sistema informativo dell’ISEE dell’INPS, entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, i dati in essa contenuti;
2. attestazione riportante l’ISEE determinato dall’INPS, il contenuto della DSU nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate, in presenza di uno specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, secondo le modalità indicate dall’art. 2, co. 2, del D.M. del 7 novembre 2014;
i) trasmissione per via telematica, entro le ore 23:59 del quarto giorno lavorativo dalla presentazione della DSU, dei dati in essa contenuti, all’apposito sistema informativo dell’ISEE dell’INPS per il calcolo dell’ISEE, in osservanza della normativa di riferimento e, specificamente, delle regole tecniche e dei protocolli di sicurezza per la trasmissione delle informazioni stabiliti dal decreto direttoriale.
2. Ad integrazione di quanto contenuto al comma che precede, si chiarisce che nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma del mandato al CAF, della delega del dichiarante conferita a soggetto terzo e della DSU, gli stessi potranno essere presentati privi della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del documento di identità che riporta l’annotazione dell’impossibilità alla firma.
3. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi, secondo le prescrizioni previste al successivo art. 10 al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell’INPS e degli enti erogatori. I CAF si impegnano a conservare i dati non oltre due anni dalla trasmissione, in conformità alla normativa vigente, adottando le misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, affinché il processo di distruzione escluda trattamenti di dati in violazione delle medesime disposizioni vigenti in materia.
Art. 3
Impegni delle Parti
1. L’INPS fornirà specifiche direttive alle proprie Sedi nell’ottica di agevolare un rapporto costruttivo tra i CAF e l’utenza.
Parimenti i CAF forniranno analoghe direttive alle proprie strutture territoriali al fine di agevolare il rapporto con l’utenza.
Art. 4
Procedure di supporto
1. L’Istituto fornisce ai CAF:
– Il tracciato record per l’invio dei dati alla Banca Dati Nazionale;
– Il programma di controllo dei flussi delle informazioni inviate all’INPS;
– La procedura di acquisizione online delle DSU per gli operatori CAF comprensiva del sistema di reportistica rivolto al controllo di gestione delle DSU acquisite on line sul sistema INPS mediante l’accesso dei propri operatori CAF autorizzati in base a quanto previsto all’articolo 13;
– Le specifiche tecniche per le informazioni gestite attraverso la cooperazione applicativa;
– I modelli relativi ai mandati e alle deleghe da utilizzare per il servizio di cui all’articolo 2. Tali modelli sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS;
– Il decreto direttoriale ed il provvedimento congiunto, resi disponibili sul sito istituzionale dell’INPS.
Art. 5
Termini per la trasmissione
1. Il CAF, entro le ore 23:59 del quarto giorno lavorativo dalla presentazione della DSU, trasmette i dati acquisiti all’INPS.
2. Il rispetto del termine, previsto dalla legge, per la trasmissione dei dati all’INPS, sarà oggetto di verifica e controlli tecnici da parte dell’Istituto.
Art. 6
Accesso alla lista dichiarazioni
1. Il CAF, prima di trasmettere la DSU all’INPS, potrà accedere all’utilità “lista dichiarazioni” messa a disposizione dallo stesso Istituto anche mediante la cooperazione applicativa.
2. L’accesso, in osservanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, potrà avvenire solo in presenza del mandato di cui all’art. 2, co. 1, lettera f) n. 5 e n. 6, rilasciato dal dichiarante oppure della delega di cui all’art. 2, co. 1, lettera g) avente ad oggetto le medesime attività di cui alla lettera f), n. 5 e n. 6, rilasciata dal medesimo dichiarante.
3. Il CAF, tramite l’operatore, si impegna a procedere alla consultazione delle DSU sottoscritte anche presso altri enti esclusivamente allo scopo di controllare l’esistenza di altra/e DSU, riferita/e al soggetto dichiarante e di acquisire gli estremi della DSU, riferita a soggetto estraneo al nucleo familiare, necessari ai fini del calcolo di particolari indicatori. Quanto sopra nel rispetto delle garanzie previste dal decreto direttoriale.
4. Il CAF, a fronte di controlli dell’Istituto, si impegna a conservare ed esibire la delega ed il mandato di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le modalità di cui all’art. 11.
Art. 7
Acquisizione e consegna dell’attestazione
1. Il CAF, ai fini dell’acquisizione dell’attestazione, si impegna ad utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal decreto direttoriale e dalla presente Convenzione.
2. Nell’ipotesi in cui il dichiarante intenda avvalersi della possibilità di richiedere la consegna dell’attestazione tramite posta elettronica certificata, lo stesso deve fornire nell’apposita sezione del modulo “modalità ritiro attestazione ISEE” l’indirizzo della propria casella personale di posta elettronica certificata.
3. L’attestazione riportante l’ISEE può essere acquisita per il tramite del CAF e da parte del dichiarante o di un componente il nucleo familiare mediante accesso all’area servizi del portale web dell’INPS, previa registrazione.
4. Dietro richiesta espressa del dichiarante della DSU, presentata al CAF in qualità di titolare del trattamento, l’attestazione ISEE può essere inviata anche tramite l’utilizzo di una differente modalità di consegna, nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
Art. 8
Gestione delle DSU anomale
1. Nel caso di errori materiali commessi dall’operatore, dopo il rilascio dell’attestazione, il CAF si impegna ad effettuare, anche con effetto retroattivo, correzioni di DSU precedentemente trasmesse esclusivamente attraverso la specifica funzione di rettifica resa disponibile dal sistema INPS.
In particolari ipotesi, ad esempio omonimia, omocodia, il CAF, prima del rilascio della attestazione da parte dell’INPS, può richiedere, in nome proprio, la cancellazione della DSU dal sistema informativo dell’ISEE.
2. Successivamente al rilascio dell’attestazione, il CAF, in nome e per conto dell’utente, potrà formulare all’INPS richiesta di mero oscuramento della DSU, la quale non sarà cancellata dal sistema informativo dell’ISEE, ma resa non visibile, fermo restando che l’Istituto procederà ad assoggettare la stessa DSU alle verifiche di cui all’art. 21. La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: mandato al CAF sottoscritto dal dichiarante, copia di un valido documento di identità del dichiarante, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
3. La richiesta di oscuramento può essere formulata dal CAF anche su istanza di un soggetto terzo che agisca in nome e per conto del dichiarante. In tal caso, la richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: delega specifica sottoscritta dal dichiarante in favore del terzo a richiedere al CAF di formulare istanza di oscuramento della DSU, copia di un valido documento di identità del dichiarante e del terzo, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
4. Il mandato e la delega di cui ai precedenti commi devono avere ad oggetto la sola richiesta di oscuramento e riportare data concomitante o successiva al rilascio dell’attestazione.
5. Nel caso di rilascio dell’attestazione non nota al dichiarante a seguito di errata trasmissione di DSU da parte dell’operatore, il CAF può richiedere, in nome proprio e comunque entro il periodo di validità della DSU, l’oscuramento della dichiarazione presentando apposita attestazione recante l’erronea trasmissione della DSU e la mancata consegna al dichiarante della relativa attestazione.
L’Istituto procederà ad evadere tale richiesta di oscuramento previa comunicazione al dichiarante e segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.
6. Qualora sia accertato, anche alla luce delle risultanze della Banca dati prestazioni sociali agevolate, che il dichiarante abbia ottenuto una prestazione sociale agevolata, l’Istituto rigetta la richiesta di oscuramento, mentre, nel caso in cui la medesima richiesta sia già stata accolta, revoca il provvedimento di accoglimento. In tale ultima ipotesi, la DSU oscurata è resa nuovamente visibile.
Art. 9
Comunicazioni all’utente
1. Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che, al fine della determinazione dell’ISEE, i dati acquisiti saranno trasmessi al Sistema informativo ISEE dell’INPS in osservanza delle disposizioni normative in materia e della presente Convenzione.
2. In particolare, il CAF si impegna ad informare i soggetti di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), riguardo la validità della DSU prevista dalla vigente normativa nonché la possibilità che la attestazione sia utilizzata da ciascun componente il nucleo familiare.
3. Il CAF si impegna, altresì, a informare i soggetti di cui all’art. 2, co. 1 lett. a), che copia della DSU è disponibile, per eventuali controlli, presso il proprio ufficio; le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi al sistema informativo dell’ISEE presso l’INPS e, sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi un’attestazione contenente il calcolo dell’ISEE e le informazioni usate per ottenerlo.
4. I CAF, a seguito di apposita comunicazione da parte dell’INPS, provvedono a dare notizia ai soggetti di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), di dichiarazioni respinte dallo stesso Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 18.
Art. 10
Conservazione della documentazione
1. Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione firma digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo corrispondente a quello stabilito dalla normativa vigente, decorrente dalla data di trasmissione della dichiarazione.
2. Il CAF, allo scopo di evitare l’onere di conservazione dei modelli cartacei originali, può procedere alla copia per immagine su supporto informatico del documento analogico prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti. A tal fine, il sistema dovrà essere conforme a quanto previsto nelle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” di maggio 2021 emesse da Agid ai sensi dell’art. 22 e dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale e, dunque, rispettare i requisiti per la certificazione di processo come espressi nel relativo allegato 3.
3. Il CAF deve, altresì, conservare, ai sensi dell’art. 9, co. 6, del D.P.C.M. n. 159/2013, la documentazione e certificazione attestanti la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, indispensabili ai fini del calcolo dell’ISEE corrente. La documentazione è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, ossia come file informatico nel formato originale.
Art. 11
Conservazione e gestione dei mandati e delle deleghe e dei documenti di riconoscimento
1. Per tutti gli accessi alle banche dati dell’Istituto effettuati ai sensi di quanto previsto dalla presente Convenzione, il CAF conserverà copia dei mandati e delle deleghe e i documenti di riconoscimento acquisiti nello svolgimento delle relative attività per la durata normativamente prevista. Per le necessarie verifiche dell’INPS o altra Autorità circa il regolare trattamento dei dati, il CAF si impegna a trasmettere tale documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta formalizzata da INPS.
Art.12
Avvalimento
1. Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità, anche nel rispetto dei profili di cui al successivo art. 14, dei servizi dei soggetti di cui all’art. 11, co. 1 e 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
2. L’attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF, anche ai fini delle verifiche.
3. In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l’INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.
Art.13
Soggetti autorizzati all’accesso
1. Per le attività oggetto della Convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Tali soggetti, fatte salve le ipotesi di avvalimento, devono essere legati al CAF da un rapporto giuridico, a titolo di lavoro subordinato o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa. Gli stessi, individuati dall’Amministratore locale, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 14, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall’Istituto e dal CAF stesso.
Art. 14
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti, in qualità di Titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Regolamento UE. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
3. Le Parti garantiscono che l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (art. 4, n. 8 e art. 28 del Regolamento UE) o quali “Persone autorizzate” (artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo delle informazioni.
4. In conformità a ciò, ciascuna delle Parti provvederà, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, operando sotto l’autorità dei rispettivi Titolari, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano ad informare l’utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto della presente Convenzione ai fini dell’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE. Inoltre, il CAF rende ai dichiaranti l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE e, in particolare, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, vengono acquisiti e trasmessi all’INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.
6. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente all’altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza e le violazioni di dati eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, possa essere effettuata la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
7. Le Parti sono consapevoli dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi e, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, offrono la propria reciproca collaborazione nell’espletamento delle eventuali attività di verifica.
8. Attesa la rilevanza dell’interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l’inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo comporta la risoluzione ipso iure della presente Convenzione, salvo il risarcimento del danno.
9. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
Art. 15
Misure di sicurezza
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, pure appartenenti alle particolari categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, al fine di garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
2. I soggetti di cui all’art. 13 procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto dei principi di responsabilizzazione del titolare del trattamento, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza e limitazione della conservazione delle informazioni acquisite, così come sanciti dall’art. 5 del Regolamento UE.
3. L’accesso ai servizi online dell’INPS avviene esclusivamente attraverso credenziali SPID di livello almeno pari a 2, con CIE o CNS e con protocolli crittografici almeno TLS 1.2.
4. L’accesso è consentito ai soli operatori autorizzati dal CAF attraverso il proprio amministratore delle utenze.
5. Per il trattamento delle informazioni effettuato attraverso i propri sistemi informatici, ad esempio, nel caso di impiego della cooperazione applicativa, il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e l’identificazione certa dell’utente;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
– le credenziali di autenticazione:
– identificano in modo univoco una persona fisica;
– sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
– sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
– nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti criteri:
– scadenza della password (non oltre 90 giorni);
– blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
– verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri alfanumerici; regole di complessità nella composizione della password;
esclusione di nome, cognome e codice fiscale);
– L’accesso alle banche dati da rete pubblica (internet) è consentito esclusivamente attraverso credenziali a 2 fattori e, dunque, non è consentito l’accesso con la sola utenza e password;
– la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS 1.2.
6. Il CAF comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
7. Il CAF non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li utilizza per la creazione di autonome banche dati.
8. Il CAF assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati.
9. Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:
– un supervisore locale quale responsabile del controllo sull’osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione;
– uno o più amministratori delle utenze preposti alla gestione operativa delle abilitazioni e alla formazione dei soggetti autorizzati all’accesso.
Art. 16
Tracciamento degli accessi e controllo
1. Il CAF comunica ai soggetti di cui al precedente art. 13 che l’Istituto e il CAF stesso procedono al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L’INPS effettua controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.
Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l’inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l’INPS procederà con la segnalazione all’Autorità competente e, nelle ipotesi previste dalla normativa in materia, al Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell’Istituto.
3. Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all’invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell’utenza interessata.
Art. 17
Polizza assicurativa
1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nello svolgimento delle attività inerenti alle pratiche oggetto della presente Convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Art. 18
DSU non attestabili
1. L’Istituto respinge la DSU e non procede al calcolo dell’indicatore, nelle ipotesi, purché note al momento della trasmissione della dichiarazione ed eventualmente prima
2. del rilascio dell’attestazione, di decesso del dichiarante e/o di altro componente il nucleo familiare, avvenuto in data antecedente alla data di sottoscrizione della DSU.
3. Nel caso di dichiarazioni presentate da soggetto deceduto in cui l’evento del decesso del dichiarante sia noto all’Istituto successivamente al rilascio dell’attestazione, la DSU è sottoposta alle verifiche di cui all’art. 21.
Art. 19
Compensi
1. Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l’INPS riconosce ai CAF per lo svolgimento dell’attività disciplinata nella presente Convenzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Tali importi sono dovuti per la prima dichiarazione registrata nei sistemi informatici dell’Istituto, nonché per le dichiarazioni, presentate dopo quella già registrata (dalla seconda), anche presso Caf diversi, nella stessa data oppure in date diverse, da parte dello stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare, purché presentino variazioni nella composizione del nucleo familiare. Si precisa che, ai fini della verifica di tali variazioni del nucleo familiare, l’INPS effettuerà un raffronto tra i codici fiscali riportati nel quadro A della prima DSU e della/e DSU successiva/e alla prima.
ATTESTAZIONE ISEE in base alla composizione del nucleo familiare | Costo del Servizio (IVA esclusa) |
PRIMA FASCIA da 1 a 2 soggetti | € 10,81 |
SECONDA FASCIA da 3 a 5 soggetti | € 14,33 |
TERZA FASCIA oltre 5 soggetti | € 17,35 |
2. L’attività svolta dai CAF sarà remunerata con le risorse stanziate sulla specifica posizione finanziaria del bilancio dell’INPS a cui affluiscono altresì le risorse aggiuntive previste dall’art. 1, co. 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’art. 4, co. 1-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per un ammontare pari ad euro 25.000.000, il cui utilizzo è subordinato all’effettivo trasferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. L’Istituto procederà ad effettuare il monitoraggio mensile delle DSU e a condividerne il risultato con la Consulta dei CAF nell’ambito di un apposito tavolo tecnico. Il volume delle DSU che sarà oggetto di condivisione potrà discostarsi dal numero delle DSU che sarà oggetto di fatturazione in presenza di dichiarazioni che alla chiusura del trimestre risultino “non compensabili”.
4. Al raggiungimento dei limiti di spesa annua si applica l’art. 25, co. 5, della presente Convenzione.
5. Non è dovuto dall’Istituto il compenso per le dichiarazioni con le seguenti caratteristiche:
– Dichiarazione non attestabile nelle ipotesi previste dal precedente art. 18, co. 1, della presente Convenzione;
– Dichiarazione presentata da dichiarante deceduto in data antecedente a quella di sottoscrizione della dichiarazione, nella ipotesi di cui al precedente art. 18, co. 2;
– Dichiarazione priva di firma o recante firma apocrifa;
– Dichiarazione con richiesta di corrispettivi all’utenza;
– Dichiarazione presentata, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche presso CAF diversi, nella stessa data oppure in date diverse, da parte dello stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare, che non presentino variazioni nella composizione del nucleo familiare.
6. I CAF si impegnano a non chiedere corrispettivi all’utenza per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 2, per il quale è corrisposto un compenso da parte dell’Istituto, come previsto dal co. 1 del presente articolo.
Art. 20
Liquidazione e pagamento dei compensi
1. Il CAF emette trimestralmente fatture pari al 95% dei dati trasmessi e riscontrati dall’INPS, consultando all’uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS sul proprio sito Internet entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del trimestre.
Agli effetti dell’applicazione dei compensi di cui all’art. 19 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
2. I CAF sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’Istituto sul sito istituzionale: > Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l’annotazione “S” -“scissione dei pagamenti” sulla medesima. Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l’effettivo ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai CAF, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura all’Istituto, l’INPS può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:
a) mancato inserimento dei codici (“Riferimento Amministrazione ed IdDocumento) necessari per la correttezza formale della fattura;
b) mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito Internet;
c) mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del trimestre e dell’anno di riferimento;
d) mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa della Direzione centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile).
4. Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
5. I costi del servizio di cui al precedente articolo 19 saranno erogati nella misura del 95% dei dati riepilogativi entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della relativa fattura da parte dell’Istituto.
6. Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all’espletamento delle verifiche di cui all’art. 21: in particolare, il CAF riceve il pagamento, previa emissione di apposita fattura, a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell’Istituto.
7. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:
1. avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
2. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
3. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.
Art. 21
Verifiche e penali
1. Le Parti stabiliscono che l’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle dichiarazioni trasmesse dal CAF.
2. Nel caso in cui dalle verifiche di cui al comma precedente emerga l’esistenza di casi di cui agli articoli 18, comma 1, e 19, comma 5, alinea 5) della presente Convenzione, le Parti stabiliscono di non riconoscere al CAF alcun compenso alle dichiarazioni identificate dall’INPS come “non fatturabili” escluse dal sotto riportato sistema sanzionatorio.
3. Nel caso in cui dalle verifiche di cui al primo comma emerga l’esistenza di casi di ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni da parte del CAF di cui all’articolo 5, nonché di dichiarazioni presentate da soggetto deceduto laddove l’evento del decesso sia noto all’Istituto successivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 18, comma 2, le Parti stabiliscono di applicare per ciascuna dichiarazione trasmessa il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla gravità dell’inadempimento:
1. Controllo automatico: Ritardo nella trasmissione delle DSU al sistema informativo dell’ISEE dell’Istituto.
Per ogni dichiarazione trasmessa oltre il termine di quattro giorni lavorativi viene applicata la penale commisurata al ritardo:
– da 5 a 30 giorni € 5,00
– da 31 a 180 giorni € 15,00
– oltre i 180 giorni € 45,00
2. Controllo automatico: dichiarazioni presentate da soggetto che risulti deceduto, nella eventualità in cui l’evento del decesso sia noto all’Istituto successivamente al rilascio dell’attestazione ai sensi dell’art. 18, comma 2.
Per tutte le dichiarazioni presentate da soggetto deceduto, la penale è pari ad euro 171,00, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.
4. Ad integrazione dei controlli automatici le Parti stabiliscono che l’INPS sottopone periodicamente a verifica un campione manuale nella misura dell’1,00% delle dichiarazioni trasmesse dal CAF medesimo. Le Parti stabiliscono di applicare per ciascuna dichiarazione irregolare trasmessa il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla gravità dell’inadempimento.
1) Controllo Manuale: difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’ISEE dell’Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione.
Per le difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’ISEE dell’Istituto e quelli contenuti nelle dichiarazioni le sanzioni applicate vengono graduate come di seguito indicato:
– nel caso di difformità che non incidono sul valore finale ISEE € 5,00 – nel caso di difformità che incidono sul valore finale ISEE € 15,00
2) Controllo Manuale: dichiarazione priva di sottoscrizione; dichiarazione a firma di soggetto diverso dal dichiarante, al di fuori dei casi previsti nella sezione “Dichiarazione resa nell’interesse o in nome e per conto di altri” dei moduli di DSU pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; dichiarazione recante firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte del cittadino che la disconosce davanti alle competenti autorità, compreso l’INPS; richiesta di corrispettivi all’utenza da parte del CAF per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 2, per il quale è corrisposto un compenso da parte dell’Istituto; mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall’INPS in base a quanto previsto dagli artt. 10 e 11; mancata tempestiva comunicazione all’Istituto da parte del CAF della decadenza dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte della competente Autorità.
5. Si applica il seguente sistema di penali articolato in fasce progressive che tiene conto, per ciascun CAF, della percentuale di irregolarità riscontrata sul volume delle DSU campionate:
– irregolarità fino all’1%, la penale è pari ad euro 57,00;
– irregolarità superiore all’1% e fino al 3%, la penale è pari ad euro 114,00;
– irregolarità superiore al 3% e fino al 5%, la penale è pari ad euro 171,00;
– irregolarità superiore al 5% la penale è pari ad euro 299,00.
La penale si applica per ciascuna DSU risultata irregolare.
6. Per tenere conto dell’andamento della qualità del servizio reso dal CAF nell’anno precedente, se nell’anno corrente l’irregolarità supera la percentuale del 10% e non oltre il 20%, la penale pari a 299 euro non si applica laddove nell’anno precedente a quello oggetto di controllo, l’irregolarità del CAF sia superiore al 10%.
In tal caso, l’importo della penale massima di 299 euro per DSU è raddoppiato. Se nell’anno corrente l’irregolarità supera la percentuale del 20%, la penale pari a 299 euro non si applica laddove nell’anno precedente a quello oggetto di controllo, l’irregolarità del CAF sia superiore al 10%. In tal caso, l’importo della penale massima di 299 euro per DSU è triplicato.
Le penali pari a 299 euro raddoppiate e triplicate non si applicano unicamente ai CAF per i quali non vi sono annualità precedenti che possono essere oggetto di verifica.
7. Nel caso di mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, del mandato e/o della delega di cui all’art. 11, l’Istituto può effettuare formale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.
8. In presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima DSU trasmessa dal CAF si applica la sanzione prevista per l’inadempimento più grave.
Art. 22
Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali
1. Le verifiche sulle fattispecie di inadempimento di cui all’articolo precedente sono effettuate dalle Strutture dell’INPS territorialmente competenti secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo ai CAF mediante i canali ritenuti più idonei.
2. Le Direzioni regionali sono tenute a monitorare e coordinare le attività di competenza delle Strutture territoriali di riferimento, nonché a validare gli esiti dell’attività istruttoria svolta dalle predette Strutture mentre la Direzione generale dell’INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico dell’intero procedimento.
A conclusione del procedimento, la Direzione generale determina l’importo complessivo delle penali e procede alla riscossione delle somme dovute, a tale titolo, mediante compensazione in sede di pagamento del saldo di cui all’art. 20.
3. Qualora l’importo delle penali sia superiore al saldo, l’Istituto, per l’eccedenza, procede con apposita richiesta di recupero delle somme dovute a titolo di penale.
4. A seguito dell’adempimento della penale, l’INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di euro 2 (due/00) in caso di superamento dell’importo di euro 77,47 (settantasette/47).
Art. 23
Ulteriori verifiche
1. Al di fuori delle verifiche previste dall’articolo precedente, l’INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti, ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.
2. L’INPS si riserva, altresì, di effettuare ogni opportuna verifica circa la gestione delle DSU da parte dei CAF.
Art. 24
Recesso, rifiuto di stipula da parte dell’INPS, sospensione e risoluzione della Convenzione
1. Salva l’applicazione del sistema di penali di cui all’articolo 21, l’INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente Convenzione, qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della Convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell’INPS, anche diverse dalle verifiche di cui all’art. 21, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.
2. L’INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione stipulata con il CAF qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella trasmissione di dati rispetto al termine previsto dalla legge (oltre quattro giorni lavorativi dalla data di acquisizione della DSU).
3. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell’ambito delle verifiche previste dall’art. 23.
4. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi tre commi, l’INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
5. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell’INPS comunica al CAF il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi dei primi tre commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
7. Il recesso di cui ai primi tre commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione. Tuttavia, qualora la particolare gravità e/o connotazione e/o diffusione delle irregolarità accertate sia tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria della Convenzione, l’INPS, nelle more del procedimento di cui sopra, procede alla immediata sospensione della Convenzione, prevista dal successivo comma 10.
8. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l’INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi tre commi l’Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione. L’Istituto potrà, altresì, rifiutare la stipula della convenzione ove siano in corso degli accertamenti da parte delle Autorità competenti per condotte irregolari poste in essere dal CAF nell’esercizio delle sue attività.
9. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei casi in cui, in base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997.
10. Considerato che il CAF è tenuto alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme, con gli effetti e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) adozione di misure inibitorie adottate nei confronti del CAF dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
b) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
c) adozione di misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del CAF e/o le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni;
d) mancato rispetto degli obblighi, a carico del CAF, indicati nell’articolo 14 in materia di protezione dei dati personali.
All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS potrà comunicare al CAF la volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
11. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l’efficacia della presente convenzione ove, durante il corso della convenzione stessa, le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i rappresentanti e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale del CAF, comprese quelle di cui quest’ultimo si avvale ai sensi dell’art. 12 della presente Convenzione, siano sottoposti ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate.
Al verificarsi di tali fattispecie, l’Istituto si riserva il diritto di esercitare la facoltà prevista dal presente comma qualora in ciascuna delle ultime tre annualità oggetto di verifica ordinaria, la percentuale di irregolarità delle DSU sia almeno pari al 3% delle dichiarazioni campionate.
12. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l’Istituto disponga la sospensione dell’efficacia della convenzione, ne dà immediata comunicazione al CAF e procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo.
13. La sospensione ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione sino all’esito degli accertamenti di cui al comma 11 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l’INPS procede all’immediato ripristino delle credenziali di accesso, dandone tempestiva comunicazione al CAF.
14. La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all’altra.
15. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 25
Durata, adeguamento e risoluzione
1. La convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente Convenzione al rinnovato quadro normativo.
3. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute impongano all’INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i CAF, l’Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all’art. 19 agli effetti di dette disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.
4. La presente Convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all’altra.
5. Durante ogni anno di validità della convenzione, se vengono raggiunti i limiti annuali delle risorse, l’INPS notifica tempestivamente al CAF la sospensione immediata della convenzione entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Non appena la disponibilità di risorse viene ripristinata, l’Istituto informa prontamente il CAF della cessazione della sospensione, determinando così la ripresa dell’efficacia della convenzione al terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di riattivazione.
6. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 26
Registrazione
1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 27
Spese ed oneri
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico del CAF.
2. Il versamento dell’imposta di bollo dovuto per la sottoscrizione della presente convenzione non potrà avvenire mediante il ricorso alla compensazione. Il CAF si impegna a trasmettere all’INPS, in occasione della sottoscrizione della convenzione, quietanza di pagamento.
Art. 28
Foro
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
Art. 29
Rinvio alla normativa vigente
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Allegato 2
(testo dell’allegato)
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