AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 3921 del 9 gennaio 2024

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Dispone:

1. Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334 del 28 gennaio 2022, sono apportate le seguenti modifiche:

– ai punti 3.1 e 7.1 e nel primo periodo delle motivazioni le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2023”;

– nel terzo capoverso delle motivazioni, a pagina 9, le parole “ciascun anno” sono sostituite con le parole “ciascuno degli anni 2021 e 2022 e pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2023”.

Motivazioni

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334 del 28 gennaio 2022, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo provvedimento è stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”, da inviare all’Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

L’articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prorogato al 31 dicembre 2023 l’agevolazione prevista dal citato articolo 1, comma 1087, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilendo quale limite di spesa complessivo per l’anno 2023 un importo pari a 1,5 milioni di euro.

Al fine di dare attuazione alla disposizione sopra riportata e consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute nel 2023, con il presente provvedimento sono disposte le modifiche ai punti 3.1 e 7.1 e alle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334 del 28 gennaio 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.