Il comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. legge di bilancio 2024) prevede che all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 49-bis, dopo le parole: « quadro RU della dichiarazione dei redditi » sono inserite le seguenti: « nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;
b) dopo il comma 49-quater è inserito il seguente:
« 49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma ».
 
Le suddette modifiche avranno effetto dal 1° luglio 2024 comporteranno che le compensazioni dei crediti tributari mediante il modello F24 (di cui all’art. 17 della legge 241/1997) a partire da tale non sarà possibile, in presenza di iscrizioni a ruolo di natura erariale per un importo superiore a 100 mila euro i cui termini di pagamento siano scaduti, utilizzare l’istituto della compensazione d’imposta, eccezion fatto nel caso di integrale estinzione del carico oppure a seguito dell’ottenimento di un provvedimento sospensione. Diversamente la rateizzazione, con pagamenti regolarmente in corso, delle iscrizione a ruolo non consente la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione in quanto la nuova norma prevede che il divieto di compensazione  “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”.
 
Pertanto il comma 49-quinqies un divieto assoluto di avvalersi dell’istituto della compensazione fino all’integrale pagamento del dovuto o, in alternativa, con un provvedimento giudiziale che annulli il carico a ruolo oppure di un provvedimento di sospensione. Il divieto di compensazione non prevede alcuna eccezione e trova applicazione anche in ipotesi di eccedenza del credito compensato rispetto al debito erariale iscritto a ruolo.
 
Il suddetto divieto di avvalersi dell’istituto della compensazione, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000 trova applicazione nei confronti di tutti i contribuenti e sia le compensazioni orizzontali (esterne) che compensazioni verticali che riguardano la stessa imposta. Tale divieto, come previsto dal comma 49-quinqies fino alla “completa rimozione delle violazioni contestate”.
 

La valutazione del limite dei 100.000,00 euro va eseguito sommando:

  • le somme iscritti a ruolo, relativi alle imposte erariali;
  • gli accertamenti esecutivi rilevano soltanto i carichi affidati in riscossione.

Crediti INPS e INAIL limite al loro utilizzo in compensazione

Con la modifica del comma 49-bis dell’art. 37 del D.L. n. 223/06 ad opera del comma 94 dell’art. 1 della legge 213/2023 è stato istituito l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 relativi a compensazioni con crediti INPS e premi INAIL.

In particolare i credit INPS possono essere utilizzati:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui
il credito emerge;

c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995.

Per i crediti INAIL è previsto che  la compensazione può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Per il resto è rimasto invariato l’obbligo generalizzato di invio telematico tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, così come i limiti stabiliti dal decreto legge fiscale n. 14/2019, dei modelli F24 conteneti crediti in compensazione.