AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 777265/RU del 22 dicembre 2023

Nuova modalità operativa telematica per la richiesta, pagamento e gestione della fornitura dei contrassegni di legittimazione

Articolo 1

1. La richiesta per la fornitura di contrassegni di legittimazione è effettuata tramite specifica procedura informatizzata, denominata “Gestione Contrassegni”, all’interno del sistema SETT (Sistema europeo per il tracciamento dei prodotti del tabacco), previa registrazione delle credenziali sul sito web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte dei soggetti di cui all’articolo 39-duodecies, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di cui all’articolo 2, comma 1, della determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU, e di cui all’articolo 2, comma 1, della determinazione direttoriale dell’11 novembre 2022, prot. n. 510819/RU.

2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono la richiesta telematica per la fornitura di contrassegni di legittimazione, indicando le informazioni che seguono:

– formato e dimensioni contrassegni;

– numero di scatole richiesto;

– indirizzo dell’impianto di destinazione dei contrassegni;

– vettore incaricato alla spedizione.

Articolo 2

1. Il pagamento delle somme dovute per la fornitura di contrassegni di legittimazione può essere effettuato sia mediante il sistema PagoPA, sia tramite il modello “F24 Accise”.

2. Il pagamento tramite il sistema PagoPA può essere effettuato mediante:

– il portale “Opera” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

– i canali telematici CBILL e PagoPA delle banche;

– il portale del sistema “PagoPA” al link https://www.pagopa.gov.it/

3. Il pagamento tramite il modello “F24 Accise” si esegue utilizzando il codice tributo specifico per ogni tipologia di prodotto:

– codice “2856” per i prodotti dei tabacchi lavorati;

– codice “5479” per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

– codice “5481” per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.

4. Il versamento dell’importo dovuto, secondo le modalità di cui al comma 1, deve essere effettuato anticipatamente rispetto alla richiesta di fornitura di contrassegni ed è presupposto per l’autorizzazione al ritiro degli stessi.

5. Il costo dei contrassegni di legittimazione non è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3

1. La richiesta di trasferimento dei contrassegni di legittimazione, per motivi di lavorazione, è compilata telematicamente tramite procedura “Gestione Contrassegni”, indicando le informazioni che seguono:

– numero di contrassegni per ciascuna tipologia di contrassegno;

– formato e dimensioni dei contrassegni;

– luogo di partenza dei contrassegni;

– luogo di destinazione dei contrassegni;

– vettore incaricato alla spedizione.

Articolo 4

1. Il ritiro dei contrassegni di legittimazione deve essere preventivamente concordato con il Deposito di stoccaggio dell’Agenzia sito in Benevento.

2. Al fine di accedere al Deposito di stoccaggio dell’Agenzia sito in Benevento, per il ritiro dei contrassegni, il soggetto incaricato deve presentare copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia tramite l’applicativo “Gestione contrassegni”.

Articolo 5

1. Dopo aver effettuato il ritiro dei contrassegni di legittimazione, e fino all’esaurimento degli stessi, i soggetti richiedenti sono tenuti a compilare mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, il modulo telematico di rendicontazione, relativamente a ciascuna richiesta autorizzata tramite la procedura “Gestione Contrassegni”.

Articolo 6

1. Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dall’8 gennaio 2024.

Articolo 7

Alla data di entrata in vigore del presente atto sono abrogati:

– l’articolo 2, della determinazione direttoriale del 28 agosto 2018, prot. n. 148517/RU;

– i commi 2 e 3 dell’articolo 2 della determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU;

– i commi 2 e 3 dell’articolo 2 della determinazione direttoriale dell’11 novembre 2022, prot. n. 510819/RU.